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ria prevista per gli ambiti di cui al comma
258.
260. Per il miglioramento e la sicurezza
delle comunicazioni e delle dotazioni infor-
matiche, a valere sulle maggiori entrate deri-
vanti dalle disposizioni dei commi da 167 a
289 del presente articolo nonche´ della pre-
sente legge, e` autorizzato in favore del
Corpo della guardia di finanza un contributo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e 2009.
261. Al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:
a) all’articolo 3 e` aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Le disposizioni del primo periodo del
terzo comma non si applicano in caso di
uso personale o familiare dell’imprenditore
ovvero di messa a disposizione a titolo gra-
tuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il
cui acquisto, pure sulla base di contratti di
locazione, anche finanziaria, e di noleggio,
la detrazione dell’imposta e` stata operata in
funzione della percentuale di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per
il servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni
di gestione, qualora sia stata computata in
detrazione una quota dell’imposta relativa al-
l’acquisto
delle
predette
apparecchiature,
pure sulla base di contratti di locazione, an-
che finanziaria, e di noleggio, ovvero alle
suddette prestazioni di gestione, non supe-
riore alla misura in cui tali beni e servizi
sono utilizzati per fini diversi da quelli di
cui all’articolo 19, comma 4, secondo pe-
riodo»;
b) all’articolo 10 e` aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Sono altresı` esenti dall’imposta le pre-
stazioni di servizi effettuate nei confronti dei
consorziati o soci da consorzi, ivi comprese
le societa` consortili e le societa` cooperative
con funzioni consortili, costituiti tra soggetti
per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all’articolo
19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui
all’articolo 36-bis, sia stata non superiore al
10 per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti con-
sorzi e societa` non superino i costi imputabili
alle prestazioni stesse»;
c) all’articolo 13, il terzo comma e` so-
stituito dai seguenti:
«In deroga al primo comma:
a) per le operazioni imponibili effet-
tuate nei confronti di un soggetto per il quale
l’esercizio del diritto alla detrazione e` limi-
tato a norma del comma 5 dell’articolo 19,
anche per effetto dell’opzione di cui all’arti-
colo 36-bis, la base imponibile e` costituita
dal valore normale dei beni e dei servizi se
e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale va-
lore e se l’operazione e` effettuata da societa`
che direttamente o indirettamente controllano
tale soggetto, ne sono controllate o sono con-
trollate dalla stessa societa` che controlla il
predetto soggetto;
b) per la messa a disposizione di vei-
coli stradali a motore nonche´ delle apparec-
chiature terminali per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di telecomunicazioni e
delle relative prestazioni di gestione effet-
tuata dal datore di lavoro nei confronti del
proprio personale dipendente la base imponi-
bile e` costituita dal valore normale dei beni e
dei servizi se e` dovuto un corrispettivo infe-
riore a tale valore.
Per le cessioni che hanno per oggetto
beni per il cui acquisto o importazione la de-
trazione e` stata ridotta ai sensi dell’articolo
19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibi-
lita` oggettiva, la base imponibile e` determi-
nata moltiplicando per la percentuale detrai-
bile ai sensi di tali disposizioni l’importo de-
terminato ai sensi dei commi precedenti»;