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di 2 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalita` per il riconoscimento
dei benefı`ci di cui al medesimo periodo del
comma 20.
22. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi da 344 a 347, nonche´ commi 353,
358 e 359, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono applicate secondo quanto dispo-
sto dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007, recante disposizioni in materia di de-
trazioni per le spese di riqualificazione ener-
getica del patrimonio edilizio esistente. Sono
corrispondentemente ridotte le assegnazioni
per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-
cembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e` auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
23. La tabella 3 allegata alla legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e` sostituita, con effica-
cia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:
«Tabella 3
(Art. 1, comma 345)
Zona
climatica
Strutture opache
verticali
Strutture opache orizzontali
Finestre
comprensive
di infissi
Coperture
Pavimenti
A
0,72
0,42
0,74
5,0
B
0,54
0,42
0,55
3,6
C
0,46
0,42
0,49
3,0
D
0,40
0,35
0,41
2,8
E
0,37
0,32
0,38
2,5
F
0,35
0,31
0,36
2,2»
24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:
a) i valori limite di fabbisogno di ener-
gia primaria annuo per la climatizzazione in-
vernale ai fini dell’applicazione del comma
344 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e i valori di trasmittanza ter-
mica ai fini dell’applicazione del comma
345 del medesimo articolo 1 sono definiti
con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico entro il 28 febbraio 2008;
b) per tutti gli interventi la detrazione
puo` essere ripartita in un numero di quote
annuali di pari importo non inferiore a tre
e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile
del contribuente, operata all’atto della prima
detrazione;
c) per gli interventi di cui al comma
345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione
di finestre comprensive di infissi in singole
unita` immobiliari, e al comma 346 del mede-
simo articolo 1, non e` richiesta la documen-
tazione di cui all’articolo 1, comma 348, let-
tera b), della medesima legge 27 dicembre
2006, n. 296.
25. Nel testo unico delle disposizioni con-
cernenti l’imposta di registro, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, all’articolo 1 della Ta-
riffa, parte I, e` aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto
immobili compresi in piani urbanistici parti-
colareggiati diretti all’attuazione dei pro-
grammi di edilizia residenziale comunque
denominati, a condizione che l’intervento
cui e` finalizzato il trasferimento venga com-
pletato entro cinque anni dalla stipula del-
l’atto: 1 per cento».
26. All’articolo 1-bis della Tariffa annessa
al testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, di cui al de-
creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, ovvero che importano il trasferimento di
proprieta`, la costituzione o il trasferimento
di diritti immobiliari attinenti ad immobili
compresi in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi di edili-
zia residenziale comunque denominati».