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d) all’articolo 14 sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«Agli effetti del terzo comma dell’arti-
colo 13, il valore normale e` determinato ai
sensi del terzo e del quarto comma del pre-
sente articolo se i beni ceduti o i servizi pre-
stati rientrano nell’attivita` propria dell’im-
presa; diversamente, il valore normale e` co-
stituito per le cessioni di beni dal prezzo di
acquisto dei beni stessi e per le prestazioni
di servizi dalle spese sostenute per la presta-
zione dei servizi stessi.
Agli effetti della lettera b) del terzo
comma dell’articolo 13, per la messa a di-
sposizione di veicoli stradali a motore si as-
sume come valore normale quello determi-
nato a norma dell’articolo 51, comma 4, let-
tera a), del testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive
modificazioni,
comprensivo
delle
somme eventualmente trattenute al dipen-
dente e al netto dell’imposta sul valore ag-
giunto compresa in detto importo»;
e) all’articolo 19-bis1:
1) le lettere a), b), c) e d) sono sosti-
tuite dalle seguenti:
«a) l’imposta relativa all’acquisto o al-
l’importazione di aeromobili e dei relativi
componenti e ricambi e` ammessa in detra-
zione se i beni formano oggetto dell’attivita`
propria dell’impresa o sono destinati ad es-
sere esclusivamente utilizzati come strumen-
tali nell’attivita` propria dell’impresa ed e` in
ogni caso esclusa per gli esercenti arti e pro-
fessioni;
b) l’imposta relativa all’acquisto o al-
l’importazione dei beni elencati nell’allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da di-
porto nonche´ dei relativi componenti e ri-
cambi e` ammessa in detrazione soltanto se
i beni formano oggetto dell’attivita` propria
dell’impresa ed e` in ogni caso esclusa per
gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o al-
l’importazione di veicoli stradali a motore,
diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’al-
legata tabella B, e dei relativi componenti e
ricambi e` ammessa in detrazione nella mi-
sura del 40 per cento se tali veicoli non
sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio
dell’impresa, dell’arte o della professione.
La disposizione non si applica, in ogni
caso, quando i predetti veicoli formano og-
getto dell’attivita` propria dell’impresa non-
che´ per gli agenti e rappresentanti di com-
mercio. Per veicoli stradali a motore si inten-
dono tutti i veicoli a motore, diversi dai trat-
tori agricoli o forestali, normalmente adibiti
al trasporto stradale di persone o beni la
cui massa massima autorizzata non supera
3.500 kg e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e` supe-
riore a otto;
d) l’imposta relativa all’acquisto o al-
l’importazione di carburanti e lubrificanti de-
stinati ad aeromobili, natanti da diporto e
veicoli stradali a motore, nonche´ alle presta-
zioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e
alle prestazioni di custodia, manutenzione,
riparazione e impiego, compreso il transito
stradale, dei beni stessi, e` ammessa in detra-
zione nella stessa misura in cui e` ammessa in
detrazione l’imposta relativa all’acquisto o
all’importazione di detti aeromobili, natanti
e veicoli stradali a motore»;
2) alla lettera e), le parole: «ed al
transito stradale delle autovetture e autovei-
coli di cui all’articolo 54, lettere a) e c),
del
decreto
legislativo
30
aprile
1992,
n. 285» sono soppresse;
3) la lettera g) e` abrogata;
f) nella tabella A, parte III, nel numero
7) la parola: «non» e` soppressa e il numero
1) e` sostituito dal seguente:
«1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi,
destinati ad essere utilizzati nella prepara-
zione di prodotti alimentari»;
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono
abrogate.