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262. All’articolo 6 della legge 13 maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, i
commi da 1 a 3-bis sono abrogati.
263. All’articolo 44, comma 1, della legge
21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con
l’aliquota del 10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «con l’aliquota ordinaria».
264. In deroga all’articolo 3 della legge 27
luglio 2000, n. 212:
a) le disposizioni di cui al comma 261,
lettera b), e al comma 262 si applicano a de-
correre dal 1º luglio 2008;
b) le disposizioni di cui al comma 261,
lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1º
marzo 2008;
c) le disposizioni di cui al comma 261,
lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si ap-
plicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tut-
tavia, per le operazioni relative a veicoli stra-
dali a motore, le disposizioni di cui alle let-
tere a), e) e g) del comma 261 si applicano
dal 28 giugno 2007.
265. In deroga all’articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli
atti formati anteriormente al 4 luglio 2006
deve intendersi che le presunzioni di cui al-
l’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari,
come presunzioni semplici.
266. Sono definiti «gruppi di acquisto so-
lidale» i soggetti associativi senza scopo di
lucro costituiti al fine di svolgere attivita` di
acquisto collettivo di beni e distribuzione
dei medesimi, senza applicazione di alcun ri-
carico, esclusivamente agli aderenti, con fi-
nalita` etiche, di solidarieta` sociale e di soste-
nibilita` ambientale, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali e con esclusione di attivita`
di somministrazione e di vendita.
267. Le attivita` svolte dai soggetti di cui al
comma 266, limitatamente a quelle rivolte
verso gli aderenti, non si considerano com-
merciali ai fini dell’applicazione del regime
di imposta di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
ferme restando le disposizioni di cui all’arti-
colo 4, settimo comma, del medesimo de-
creto, e ai fini dell’applicazione del regime
di imposta del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
268. All’onere derivante dalle disposizioni
di cui ai commi 266 e 267, valutato in
200.000 euro annui a decorrere dall’anno
2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge
1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,
n. 244.
269. All’articolo 12 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo
le parole: «un quinquennio» la parola: «tre»
e` sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo
le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite
le seguenti: «compiute in giorni diversi,».
270. Si considerano valide le trasmissioni
degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui al-
l’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
relative all’anno 2006, effettuate entro il ter-
mine del 15 novembre 2007.
271. Al comma 37-bis dell’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, le parole: «immessi sul mer-
cato a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «immessi sul mer-
cato a decorrere dal 1º gennaio 2009».
272. Al comma 43 dell’articolo 37 del de-
creto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e` aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La disposizione del periodo prece-
dente si applica anche ai redditi di cui all’ar-
ticolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del ci-
tato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente delle Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive