– 62 –
modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º
gennaio 2004».
273. All’articolo 2, comma 33, del de-
creto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2006, n. 286, e successive modifica-
zioni, dopo il quinto periodo e` inserito il se-
guente: «Tali redditi producono effetto fi-
scale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1º gennaio dell’anno in cui
viene presentata la dichiarazione».
274. All’articolo 1, comma 57, ultimo pe-
riodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, dopo le parole:
«della fiscalita`» sono inserite le seguenti: «,
delle cui banche di dati e` comunque contito-
lare,».
275. All’articolo 9, comma 3-bis, del de-
creto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modifica-
zioni, la lettera e) e` sostituita dalla seguente:
«e) all’agriturismo, in conformita` a
quanto previsto dalla legge 20 febbraio
2006, n. 96».
276. Sono soggetti all’obbligo della vol-
tura catastale previsto dall’articolo 3 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscri-
zione nel registro delle imprese che compor-
tino qualsiasi mutamento nell’intestazione
catastale dei beni immobili di cui siano tito-
lari persone giuridiche, anche se non diretta-
mente conseguenti a modifica, costituzione o
trasferimento di diritti reali. Le modalita` at-
tuative
delle
disposizioni
del
presente
comma sono stabilite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia del territorio, adot-
tato d’intesa con il direttore generale per il
commercio, le assicurazioni e i servizi del
Ministero dello sviluppo economico.
277. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 336 dell’articolo 1 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino
la mancata presentazione degli atti di aggior-
namento catastale da parte dei soggetti obbli-
gati, ne richiedono la presentazione ai sog-
getti titolari. Nel caso in cui questi ultimi
non ottemperino entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della sud-
detta richiesta, gli uffici dell’Agenzia del ter-
ritorio provvedono d’ufficio, attraverso la re-
dazione dei relativi atti di aggiornamento,
con applicazione, a carico dei soggetti ina-
dempienti, degli oneri stabiliti in attuazione
del comma 339 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
278. L’articolo 23 della legge 27 febbraio
1985, n. 52, e` sostituito dal seguente:
«Art. 23. – 1. I conservatori dei registri
immobiliari inviano ogni quindici giorni al
procuratore della Repubblica del tribunale
nella cui circoscrizione e` stabilito l’ufficio
copia del registro generale d’ordine su sup-
porto informatico o con modalita` telemati-
che».
279. In deroga all’articolo 2680, primo
comma, del codice civile, fino a quando
non sara` data attuazione a quanto stabilito
dall’articolo 61 del codice dell’amministra-
zione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del regi-
stro generale d’ordine viene eseguita dal
conservatore.
280. Fatto salvo quanto previsto dall’arti-
colo 1, comma 14, del decreto-legge 3 otto-
bre 2006, n. 262, convertito, con modifica-
zioni,
dalla
legge
24
novembre
2006,
n. 286, all’Agenzia del territorio e` assegnato
uno specifico stanziamento di 12 milioni di
euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno
2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009,
per la corresponsione di incentivi alla mobi-
lita` territoriale e di indennita` di trasferta al
personale dipendente, con particolare ri-
guardo al processo di decentramento delle
funzioni catastali. Al relativo onere si prov-
vede con le maggiori entrate derivanti dagli
interventi di cui ai commi 276 e 277, nonche´
con le riduzioni dei costi conseguenti alle