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finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego
delle acque meteoriche.
289. All’articolo 4 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, il comma 1-bis e`
sostituito dal seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009,
nel regolamento di cui al comma 1, ai fini
del rilascio del permesso di costruire, deve
essere prevista, per gli edifici di nuova co-
struzione, l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rin-
novabili, in modo tale da garantire una pro-
duzione energetica non inferiore a 1 kW
per ciascuna unita` abitativa, compatibilmente
con la realizzabilita` tecnica dell’intervento.
Per i fabbricati industriali, di estensione su-
perficiale non inferiore a 100 metri quadrati,
la produzione energetica minima e` di 5 kW».
290. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della tu-
tela del cittadino consumatore, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, le misure delle aliquote di accisa
sui prodotti energetici usati come carburanti
ovvero come combustibili per riscaldamento
per usi civili, stabilite dal testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le impo-
ste sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, sono diminuite
al fine di compensare le maggiori entrate
dell’imposta sul valore aggiunto derivanti
dalle variazioni del prezzo internazionale,
espresso in euro, del petrolio greggio.
291. Il decreto di cui al comma 290 puo`
essere adottato, con cadenza trimestrale, se
il prezzo di cui al medesimo comma au-
menta in misura pari o superiore, sulla media
del periodo, a due punti percentuali rispetto
al valore di riferimento, espresso in euro, in-
dicato nel Documento di programmazione
economico-finanziaria; il medesimo decreto
non puo` essere adottato ove, nella media
del semestre precedente, si verifichi una di-
minuzione del prezzo, determinato ai sensi
del comma 290, rispetto a quello indicato
nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. Il decreto di cui al comma
290 puo` essere adottato al fine di variare le
aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui
al comma 290 abbia una diminuzione ri-
spetto al valore di riferimento, espresso in
euro, indicato nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria.
292. Il decreto di cui al comma 290, da
cui non devono in ogni caso derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, assicura che le eventuali variazioni di
aliquote siano effettuate nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di livelli
minimi delle accise.
293. In sede di prima applicazione, il de-
creto di cui al comma 290 e` adottato qualora
le condizioni di cui al comma 291 ricorrano
entro il 28 febbraio 2008.
294. Nel caso in cui la diminuzione della
misura delle aliquote di accisa di cui al
comma 290 determini economie sulle auto-
rizzazioni di spesa relative alle agevolazioni
vigenti in favore dei soggetti di cui all’arti-
colo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 di-
cembre 2001, n. 452, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
le somme corrispondenti a tali economie, ac-
certate annualmente con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sono
prelevate dalla contabilita` speciale di tesore-
ria n. 1778 «Agenzia delle Entrate – Fondi
di bilancio» e versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate, a decorrere
dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il
Ministro dell’economia e delle finanze e`