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autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei
servizi del trasporto pubblico locale, di at-
tuare il processo di riforma del settore e di
garantire le risorse necessarie per il manteni-
mento dell’attuale livello dei servizi, incluso
il recupero dell’inflazione degli anni prece-
denti, alle regioni a statuto ordinario e` rico-
nosciuta la compartecipazione al gettito del-
l’accisa sul gasolio per autotrazione.
296. La compartecipazione di cui al
comma 295 e` attribuita mensilmente a cia-
scuna regione, per gli anni 2008-2010, nella
misura complessiva indicata nella tabella 1
allegata alla presente legge. A decorrere dal-
l’anno 2011 le quote di compartecipazione di
ciascuna regione a statuto ordinario restano
determinate nella misura stabilita per lo
stesso anno 2011 con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in modo tale che le
stesse, applicate ai volumi di gasolio impie-
gato come carburante per autotrazione ero-
gati nell’anno 2010 in ciascuna regione, con-
sentano di corrispondere l’importo comples-
sivo come determinato nella citata tabella 1
allegata alla presente legge e quello indivi-
duato, a decorrere dall’anno 2011, in base
al comma 302. Con lo stesso decreto sono
individuate le modalita` di trasferimento delle
somme spettanti alle singole regioni. Nelle
more dell’emanazione del decreto continuano
ad essere attribuite a ciascuna regione, a ti-
tolo di acconto, le quote mensili determinate
ai sensi del primo periodo del presente
comma.
297. La compartecipazione di cui al
comma 296 sostituisce e, a decorrere dal-
l’anno 2011, integra le seguenti risorse:
a) compensazione della minore entrata
registrata relativamente alla compartecipa-
zione dell’accisa sul gasolio di cui all’arti-
colo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, per un importo annuo pari
a 254,9 milioni di euro;
b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e
20 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni,
per un importo annuo pari a 670,5 milioni
di euro;
c) compensazione della riduzione del-
l’accisa sulla benzina non compensata dal
maggior gettito delle tasse automobilistiche
di cui all’articolo 1, comma 58, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive mo-
dificazioni, per un importo annuo pari a
342,5 milioni di euro;
d) trasferimenti per i rinnovi dei con-
tratti di lavoro relativi al settore del trasporto
pubblico locale di cui all’articolo 23 del de-
creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, all’articolo 1, comma
2,
del decreto-legge
21
febbraio
2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2005, n. 58, e all’articolo 1,
comma 1230, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per un importo annuo pari a
480,2 milioni di euro.
298. A decorrere dall’anno 2008, al fine di
adeguare le risorse destinate ai servizi di tra-
sporto pubblico locale, comprese quelle di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modifi-
cazioni, e` attribuita alle regioni a statuto or-
dinario una quota dell’accisa sul gasolio im-
piegato come carburante per autotrazione, ul-
teriore rispetto a quella prevista ai sensi del
comma 296 del presente articolo, determi-
nata nella misura di 0,00860 euro per l’anno
2008, di 0,00893 euro per l’anno 2009 e di
0,00920 euro a partire dall’anno 2010 per
ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi ter-
ritori regionali.
299. L’ammontare della quota di compar-
tecipazione di cui al comma 298 e` versato
direttamente dai soggetti obbligati al paga-
mento dell’accisa e riversato dalla struttura
di gestione in apposito conto corrente aperto