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presso la Tesoreria centrale dello Stato. La
ripartizione tra le regioni a statuto ordinario
delle somme ad esse spettanti ai sensi del
comma 298 e` effettuata sulla base dei quan-
titativi di gasolio erogati nell’anno prece-
dente dagli impianti di distribuzione di car-
buranti, come risultanti dai registri di carico
e scarico previsti dall’articolo 25, comma
4, del testo unico delle disposizioni legisla-
tive concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ri-
partizione relativa all’anno 2011, le somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario ai
sensi del comma 298 possono essere rideter-
minate sulla base dei criteri di commisura-
zione, da stabilire con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-
gno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo
stato di adozione e di applicazione, da parte
delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli
14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modifi-
cazioni. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le modalita`
di applicazione delle disposizioni di cui al
comma 298 e di quelle contenute nel pre-
sente comma.
300. E
` istituito presso il Ministero dei tra-
sporti l’Osservatorio nazionale sulle politiche
del trasporto pubblico locale, cui partecipano
i rappresentanti dei Ministeri competenti,
delle regioni e degli enti locali, al fine di
creare una banca dati e un sistema informa-
tivo pubblico correlati a quelli regionali e
di assicurare la verifica dell’andamento del
settore e del completamento del processo di
riforma. Per il funzionamento dell’Osservato-
rio e` autorizzata la spesa di 2 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2008. Con de-
creto del Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i criteri e le mo-
dalita` di monitoraggio delle risorse destinate
al settore e dei relativi servizi, ivi comprese
quelle relative agli enti locali, nonche´ le mo-
dalita` di funzionamento dell’Osservatorio.
L’Osservatorio presenta annualmente alle
Camere un rapporto sullo stato del trasporto
pubblico locale.
301. A decorrere dall’anno 2008 non puo`
essere previsto alcun trasferimento aggiun-
tivo a carico del bilancio dello Stato finaliz-
zato al finanziamento delle spese correnti del
trasporto pubblico locale, ivi compresi gli
oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti
al comparto successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le regioni a
statuto ordinario riversano le risorse destinate
agli enti locali entro quattro mesi dalla data
della loro acquisizione, ferma restando la
possibilita` di adottare una modalita` di versa-
mento di maggior favore per gli stessi enti
locali.
302. Le risorse per i servizi di cui all’arti-
colo 9 del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, continuano ad essere corrispo-
ste sino a tutto l’anno 2010. Dall’anno
2011 si provvede alla loro sostituzione ade-
guando le misure della compartecipazione
di cui al comma 296; a tal fine, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dei trasporti e
con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, da emanare entro il 15 febbraio 2010,
e` individuata la somma spettante a ciascuna
regione a statuto ordinario, di cui tenere
conto ai fini dell’emanazione del decreto di
cui al comma 296.