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303. Nelle more di un’organica riforma
del sistema degli ammortizzatori sociali, e`
esteso al settore del trasporto pubblico locale
il sistema previsto dall’articolo 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
304. Per promuovere lo sviluppo econo-
mico e rimuovere gli squilibri economico-so-
ciali e` istituito, nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti, il Fondo per la pro-
mozione e il sostegno dello sviluppo del tra-
sporto pubblico locale, con una dotazione di
113 milioni di euro per l’anno 2008, di 130
milioni di euro per l’anno 2009 e di 110 mi-
lioni di euro per l’anno 2010. Per gli anni
successivi, al finanziamento del Fondo si
provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le ri-
sorse del Fondo sono destinate alle finalita`
di cui all’articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modi-
ficato dal comma 306, e di cui all’articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le
procedure e le modalita` previste da tali di-
sposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi
e con le modalita` della legge 26 febbraio
1992, n. 211, con le risorse di cui al presente
comma, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti, sono destinati al completamento
delle opere in corso di realizzazione in mi-
sura non superiore al 20 per cento. Il finan-
ziamento di nuovi interventi e` subordinato
all’esistenza di parcheggi di interscambio,
ovvero alla loro realizzazione, che puo` essere
finanziata con le risorse di cui al presente
comma.
305. La ripartizione delle risorse di cui al
comma 304 tra le finalita` ivi previste e` defi-
nita con decreto del Ministro dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. In
fase di prima applicazione, per il triennio
2008-2010, le risorse sono ripartite in pari
misura tra le finalita` previste. A decorrere
dall’anno 2011 la ripartizione delle risorse
tra le finalita` di cui al comma 304 e` effet-
tuata con il medesimo decreto, tenendo conto
di princı`pi di premialita` che incentivino l’ef-
ficienza, l’efficacia e la qualita` nell’eroga-
zione dei servizi, la mobilita` pubblica e la
tutela ambientale. All’articolo 1, comma
1032,
della
legge
27
dicembre
2006,
n. 296, la lettera d) e` abrogata.
306. All’articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la let-
tera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) per l’acquisto di elicotteri e di
idrovolanti destinati ad un servizio minimo
di trasporto pubblico locale per garantire col-
legamenti con isole minori con le quali esiste
un fenomeno di pendolarismo;
c-ter) all’acquisto dei veicoli di cui alle
lettere a) e b) e` riservato almeno il 50 per
cento della dotazione del fondo».
307. Al Ministero dei trasporti e` altresı` de-
stinata una quota pari a 12 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008 per la riattivazione,
in via d’urgenza, dei lavori di realizzazione
di sistemi innovativi di trasporto in ambito
urbano, interrotti in relazione all’apertura di
procedimenti tesi a riesaminare le procedure
contrattuali da parte della Corte di giustizia
delle Comunita` europee.
308. A decorrere dall’anno 2008 i finan-
ziamenti statali per il rinnovo del contratto
relativo al settore del trasporto pubblico lo-
cale di cui alle disposizioni richiamate nel
comma 297 sono corrisposti direttamente
alle regioni a statuto ordinario dal Ministero
dell’economia e delle finanze con le moda-
lita` di cui al comma 296. L’esclusione delle
spese relative ai rinnovi contrattuali del set-
tore del trasporto pubblico locale dal patto
di stabilita` interno si applica esclusivamente
nei confronti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
309. Ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli ab-
bonamenti ai servizi di trasporto pubblico lo-
cale, regionale e interregionale spetta una de-