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trazione dall’imposta lorda, fino alla concor-
renza del suo ammontare, nella misura del
19 per cento per un importo delle spese
stesse non superiore a 250 euro. La detra-
zione spetta sempreche´ le spese stesse non
siano deducibili nella determinazione dei sin-
goli redditi che concorrono a formare il red-
dito complessivo. La detrazione spetta anche
se la spesa e` stata sostenuta nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12 del te-
sto unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, che si trovino nelle condizioni indi-
cate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
310. L’articolo 3, comma 1, del decreto-
legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1987, n. 18, si interpreta nel senso che le
somme di cui all’articolo 1 del medesimo de-
creto-legge, nonche´ quelle che gli enti locali
proprietari o soci hanno versato o versano
per il ripiano delle perdite di esercizio dell’a-
zienda o del consorzio di pubblico trasporto,
ancorche´ riferite ad esercizi precedenti al
1982, come pure quelle provenienti dal
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi
di esercizio di cui all’articolo 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151, e successive modifi-
cazioni, non rilevano ai fini degli articoli
61 e 109, comma 5, nonche´ dell’articolo
84, comma 1, quarto periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
311. I crediti vantati dalla societa` Ferrovie
della Calabria s.r.l. nei confronti della re-
gione Calabria e rientranti nella regolazione
delle partite debitorie di cui all’articolo
145, comma 30, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni,
sono destinati alla definitiva copertura dei di-
savanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000
della ex gestione commissariale governativa
delle Ferrovie della Calabria e, per la parte
residua, ad investimenti per il rinnovo e il
potenziamento dei servizi ferroviari gestiti
dalla medesima societa`.
312. Sono abrogate le disposizioni recate
dall’articolo 3, comma 12-bis, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, dall’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo 19 novem-
bre 1997, n. 422, e dall’articolo 1, comma
58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni.
313. Al fine di attivare significativi pro-
cessi di sviluppo locale attraverso il recupero
e il riuso di beni immobili pubblici, in coe-
renza con gli indirizzi di sviluppo territo-
riale, economico e sociale e con gli obiettivi
di sostenibilita` e qualita` territoriale e urbana,
il Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per i beni e le atti-
vita` culturali, tramite l’Agenzia del demanio,
nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle regioni, d’intesa con gli enti territoriali
interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici
comunali, individua ambiti di interesse na-
zionale nei quali sono presenti beni immobili
di proprieta` dello Stato e di altri soggetti
pubblici per promuovere, in ciascun ambito,
un programma unitario di valorizzazione di
cui all’articolo 3, comma 15-bis, del de-
creto-legge 25 settembre 2001, n. 351, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-
vembre 2001, n. 410. Il complesso dei pro-
grammi di valorizzazione costituisce il Piano
di valorizzazione dei beni pubblici per la
promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.
314. Il Piano di cui al comma 313 e` pro-
posto dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita` culturali, sentiti i Ministri
competenti, ed e` approvato d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, anche in
applicazione delle previsioni del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In
tale Piano, oltre all’individuazione degli am-
biti di intervento, sono determinati gli obiet-
tivi di azione, le categorie tematiche, sociali,