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27. All’articolo 36 del decreto-legge 4 lu-
glio 2006, n. 223, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni, il comma 15 e`
abrogato.
28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26
e 27 si applicano agli atti pubblici formati,
agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle
scritture private autenticate poste in essere
a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nonche´ alle scritture
private non autenticate presentate per la regi-
strazione a decorrere dalla stessa data.
29. L’articolo 8 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e` sostituito
dal seguente:
«Art. 8. – (Determinazione del reddito
complessivo). – 1. Il reddito complessivo si
determina sommando i redditi di ogni cate-
goria che concorrono a formarlo e sottraendo
le perdite derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali di cui all’articolo 66 e quelle
derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Non concorrono a formare il reddito com-
plessivo dei percipienti i compensi non am-
messi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle societa` in nome collet-
tivo ed in accomandita semplice di cui all’ar-
ticolo 5, nonche´ quelle delle societa` semplici
e delle associazioni di cui allo stesso articolo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall’articolo 5.
Per le perdite della societa` in accomandita
semplice che eccedono l’ammontare del ca-
pitale sociale la presente disposizione si ap-
plica nei soli confronti dei soci accomanda-
tari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di
imprese commerciali e quelle derivanti dalla
partecipazione in societa` in nome collettivo e
in accomandita semplice sono computate in
diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza
nei successivi, ma non oltre il quinto, per
l’intero importo che trova capienza in essi.
La presente disposizione non si applica per
le perdite determinate a norma dell’articolo
66. Si applicano le disposizioni dell’articolo
84, comma 2, e, limitatamente alle societa`
in nome collettivo ed in accomandita sem-
plice, quelle di cui al comma 3 del mede-
simo articolo 84».
30. Le disposizioni di cui al comma 29
hanno effetto con decorrenza dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2008.
31. All’articolo 3, comma 4-ter, del testo
unico delle disposizioni concernenti l’impo-
sta sulle successioni e donazioni, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
dopo le parole: «a favore dei discendenti»
sono inserite le seguenti: «e del coniuge».
32. Al primo comma dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dopo le parole:
«che esercitano, in conformita` a disposizioni
legislative, statutarie o amministrative, il cre-
dito a medio e lungo termine,» sono inserite
le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi del-
l’articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,».
33. Al testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 56, comma 2, le parole:
«non dedotti ai sensi degli articoli 96 e
109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle se-
guenti: «non dedotti ai sensi degli articoli
61 e 109, comma 5» ed e` aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per le perdite derivanti
dalla partecipazione in societa` in nome col-
lettivo e in accomandita semplice si appli-
cano le disposizioni del comma 2 dell’arti-
colo 8»;
b) l’articolo 61 e` sostituito dal seguente:
«Art. 61. - (Interessi passivi). – 1. Gli in-
teressi passivi inerenti all’esercizio d’impresa
sono deducibili per la parte corrispondente al