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stica previsto dalla legislazione nazionale e
regionale, allo scopo di favorirne la rialloca-
zione in aree maggiormente funzionali per
migliorare l’efficienza dei servizi assolti, e
individua entro il 31 ottobre 2008, con le
stesse modalita` indicate nel primo periodo,
immobili non piu` utilizzati per finalita` istitu-
zionali, da consegnare all’Agenzia del dema-
nio entro il 31 dicembre 2008, nonche´ altre
strutture, per un valore complessivo pari al-
meno a 2.000 milioni di euro»;
b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i
seguenti:
«13-ter.1. Il programma di cui al comma
13-ter:
a) individua, oltre gli immobili non piu`
utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati
e quelli in uso all’Amministrazione della di-
fesa nei quali sono tuttora presenti funzioni
altrove ricollocabili;
b) definisce le nuove localizzazioni
delle funzioni, individuando le opere da rea-
lizzare;
c) quantifica il costo della costruzione
ex novo e dell’ammodernamento delle infra-
strutture individuate e quello del trasferi-
mento delle funzioni nelle nuove localizza-
zioni;
d) stabilisce le modalita` temporali delle
procedure
di
razionalizzazione,
accorpa-
mento, riduzione e ammodernamento e del
successivo rilascio dei beni immobili non
piu` in uso.
13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli im-
mobili e le porzioni di piu` ampi compendi
ancora in uso al Ministero della difesa, indi-
viduati nell’ambito del programma di cui ai
commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati al-
l’Agenzia del demanio ad avvenuta rialloca-
zione delle funzioni presso idonee e funzio-
nali strutture sostitutive. La riallocazione
puo` avvenire sia tramite la trasformazione e
riqualificazione di altri immobili militari,
sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi
in conformita` con gli strumenti urbanistici
e salvaguardando l’integrita` delle aree di pre-
gio ambientale anche attraverso il ricorso ad
accordi o a procedure negoziate con enti ter-
ritoriali promosse dal Ministero della difesa,
di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, ovvero in attuazione delle di-
sposizioni di cui all’articolo 3, comma 15-
bis, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consen-
tire la riallocazione delle predette funzioni e`
istituito, nello stato di previsione del Mini-
stero della difesa, un fondo in conto capitale
la cui dotazione e` determinata dalla legge fi-
nanziaria in relazione alle esigenze di realiz-
zazione del programma di cui al comma 13-
ter.1 e al quale concorrono anche proventi
derivanti dalle attivita` di valorizzazione e
di dismissione effettuate dall’Agenzia del de-
manio con riguardo alle infrastrutture mili-
tari, agli immobili e alle porzioni di piu`
ampi compendi ancora in uso al Ministero
della difesa, oggetto del presente comma».
321. Per favorire i processi di mobilita` al-
ternativa nei centri storici di citta` di partico-
lare rilievo urbanistico e culturale gia` ricono-
sciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’u-
manita`, e` istituito un fondo nello stato di pre-
visione del Ministero dei trasporti pari a 4
milioni di euro annui, per gli anni 2008,
2009 e 2010.
322. Le banche appositamente convenzio-
nate con il Ministero dell’economia e delle
finanze sono autorizzate alla stipula di con-
tratti di mutuo ventennale fino a 300.000
euro con i titolari di edifici situati nei centri
storici dei comuni con popolazione inferiore
a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ri-
pristino funzionale degli immobili, o di por-
zioni di essi, ponendo il totale costo degli in-
teressi a carico del bilancio dello Stato.
323. Gli enti locali sono autorizzati a con-
trarre mutui con la Cassa depositi e prestiti
Spa, con onere per interessi a carico del bi-
lancio dello Stato, per il recupero e la con-
servazione degli edifici riconosciuti dall’U-
NESCO come patrimonio dell’umanita` o ap-