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partenenti al patrimonio culturale vincolato
ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modifica-
zioni.
324. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, con pro-
prio decreto, di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita` culturali, definisce mo-
dalita` e criteri per l’erogazione del contributo
in conto interessi di cui ai commi 322 e 323,
al fine di garantire che all’attuazione dei me-
desimi commi si provveda nel limite di 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
325. Ai soggetti di cui all’articolo 73 del
citato testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fi-
siche, non appartenenti al settore cinemato-
grafico ed audiovisivo, associati in partecipa-
zione ai sensi dell’articolo 2549 del codice
civile, e` riconosciuto per gli anni 2008,
2009 e 2010 un credito d’imposta nella mi-
sura del 40 per cento, fino all’importo mas-
simo di euro 1.000.000 per ciascun periodo
d’imposta, dell’apporto in denaro effettuato
per la produzione di opere cinematografiche
riconosciute di nazionalita` italiana ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 28. Il beneficio si applica an-
che ai contratti di cui all’articolo 2554 del
codice civile.
326. Le imprese di produzione cinemato-
grafica destinatarie degli apporti di cui al
comma 325 hanno l’obbligo di utilizzare
l’80 per cento di dette risorse nel territorio
nazionale, impiegando mano d’opera e ser-
vizi italiani e privilegiando la formazione e
l’apprendistato in tutti i settori tecnici di pro-
duzione.
327. Ai fini delle imposte sui redditi e` ri-
conosciuto un credito d’imposta:
a) per le imprese di produzione cinema-
tografica, in misura pari al 15 per cento del
costo complessivo di produzione di opere ci-
nematografiche, riconosciute di nazionalita`
italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comun-
que, fino all’ammontare massimo annuo di
euro 3.500.000 per ciascun periodo d’impo-
sta, condizionato al sostenimento sul territo-
rio italiano di spese di produzione per un
ammontare complessivo non inferiore, per
ciascuna produzione, all’80 per cento del
credito d’imposta stesso;
b) per le imprese di distribuzione cine-
matografica, pari:
1) al 15 per cento delle spese com-
plessivamente sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalita` italiana ri-
conosciute di interesse culturale ai sensi del-
l’articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, con un limite massimo annuo di
euro 1.500.000 per ciascun periodo d’impo-
sta;
2) al 10 per cento delle spese com-
plessivamente sostenute per la distribuzione
nazionale di opere di nazionalita` italiana,
espressione di lingua originale italiana, con
un limite massimo annuo di euro 2.000.000
per ciascun periodo d’imposta;
3) al 20 per cento dell’apporto in de-
naro effettuato mediante i contratti di cui
agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
per la produzione di opere filmiche di nazio-
nalita` italiana riconosciute di interesse cultu-
rale ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2004, con un limite
massimo annuo di euro 1.000.000 per cia-
scun periodo d’imposta;
c) per le imprese di esercizio cinemato-
grafico, pari:
1) al 30 per cento delle spese com-
plessivamente sostenute per l’introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature
destinate alla proiezione digitale, con un li-
mite massimo annuo non eccedente, per cia-
scuno schermo, euro 50.000;
2) al 20 per cento dell’apporto in de-
naro effettuato mediante i contratti di cui