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agli articoli 2549 e 2554 del codice civile,
per la produzione di opere cinematografiche
di nazionalita` italiana riconosciute di inte-
resse culturale ai sensi dell’articolo 7 del de-
creto legislativo n. 28 del 2004, con un li-
mite massimo annuo di euro 1.000.000 per
ciascun periodo d’imposta.
328. Con riferimento alla medesima opera
filmica, i benefı`ci di cui al comma 327 non
sono cumulabili a favore della stessa impresa
ovvero di imprese che facciano parte dello
stesso gruppo societario nonche´ di soggetti
legati tra loro da un rapporto di partecipa-
zione ovvero controllati anche indirettamente
dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile.
329. I crediti d’imposta di cui ai commi
325 e 327 spettano per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 e per i due periodi d’imposta succes-
sivi.
330. Gli apporti di cui ai commi 325 e
327, lettere b), numero 3), e c), numero 2),
non possono, in ogni caso, superare comples-
sivamente il limite del 49 per cento del costo
di produzione della copia campione dell’o-
pera filmica e la partecipazione complessiva
agli utili degli associati non puo` superare il
70 per cento degli utili derivanti dall’opera
filmica.
331. I crediti d’imposta di cui ai commi
325 e 327, lettere b), numero 3), e c), nu-
mero 2), possono essere fruiti a partire dalla
data di rilascio del nulla osta di proiezione in
pubblico del film di cui alla legge 21 aprile
1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata
dall’impresa di produzione cinematografica
del rispetto delle condizioni richieste ai sensi
dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d’im-
posta non concorrono alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell’impo-
sta regionale sulle attivita` produttive, non ri-
levano ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono uti-
lizzabili esclusivamente in compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241.
332. Gli apporti per la produzione e per la
distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono
considerati come risorse reperite dal produt-
tore per completare il costo del film ai fini
dell’assegnazione dei contributi di cui all’ar-
ticolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni. In
ogni caso, tali contributi non possono essere
erogati per una quota percentuale che, cumu-
lata con gli apporti di cui ai commi da 325 a
343, superi l’80 per cento del costo comples-
sivo rispettivamente afferente alle spese di
produzione della copia campione e alle spese
di distribuzione nazionale del film.
333.
Le
disposizioni
applicative
dei
commi da 325 a 332 sono dettate con de-
creto del Ministro per i beni e le attivita` cul-
turali, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Il predetto de-
creto e` adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Mi-
nistro dello sviluppo economico.
334. L’efficacia dei commi da 325 a 333 e`
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, para-
grafo 3, del Trattato istitutivo della Comu-
nita` europea, all’autorizzazione della Com-
missione europea. Il Ministero per i beni e
le attivita` culturali provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.
Le agevolazioni possono essere fruite esclu-
sivamente in relazione agli investimenti rea-
lizzati e alle spese sostenute successivamente
alla data della decisione di autorizzazione
della Commissione europea.
335. Alle imprese nazionali di produzione
esecutiva e di post-produzione e` riconosciuto
un credito d’imposta, per il periodo d’impo-
sta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2007 e per i due esercizi successivi, in
relazione a film, o alle parti di film, girati
sul territorio nazionale, utilizzando mano
d’opera italiana, su commissione di produ-
zioni estere, in misura pari al 25 per cento