– 73 –
del costo di produzione della singola opera e
comunque con un limite massimo, per cia-
scuna opera filmica, di euro 5.000.000.
336.
Le
disposizioni
applicative
del
comma 335 sono dettate con decreto del Mi-
nistro per i beni e le attivita` culturali, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il predetto decreto e` adottato
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Ministro dello svi-
luppo economico.
337. Il credito d’imposta di cui al comma
335 non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regio-
nale sulle attivita` produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ed e` utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241.
338. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette gli
utili dichiarati dalle imprese di produzione
e di distribuzione cinematografica che li im-
piegano nella produzione o nella distribu-
zione dei film di cui all’articolo 2, commi
2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, riconosciuti di nazionalita` ita-
liana ai sensi dell’articolo 5 del citato de-
creto legislativo ed espressione di lingua ori-
ginale italiana. Tale beneficio e` concesso
solo alle imprese che tengono la contabilita`
ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18,
comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e suc-
cessive modificazioni.
339. Non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, nel
limite massimo del 30 per cento, gli utili di-
chiarati dalle imprese italiane operanti in set-
tori diversi da quello cinematografico, le
quali, da sole o per mezzo di accordi con so-
cieta` di produzione e di distribuzione cine-
matografica, li impiegano nella produzione
o nella distribuzione dei film di cui all’arti-
colo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di
nazionalita` italiana ai sensi dell’articolo 5
del citato decreto legislativo. Tale beneficio
e` concesso solo ai soggetti che tengono la
contabilita` ordinaria ai sensi degli articoli
13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.
340.
Le
disposizioni
applicative
dei
commi 338 e 339 sono dettate con decreto
del Ministro per i beni e le attivita` culturali,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il predetto decreto e`
adottato di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro
dello sviluppo economico.
341. Le agevolazioni previste dai commi
338 e 339 sono usufruibili entro il limite di
spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 mi-
lioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro
per il 2010.
342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e
l’adeguamento tecnico e tecnologico delle
sale cinematografiche e, di conseguenza,
una sempre migliore fruizione del prodotto
cinematografico sul territorio, al Fondo di
cui all’articolo 12, comma 1, del decreto le-
gislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e succes-
sive modificazioni, e` assegnato un contributo
straordinario di 2 milioni di euro per l’anno
2008, di 8 milioni di euro per l’anno 2009
e di 10 milioni di euro per l’anno 2010.
Tale contributo, in deroga al comma 4 del
medesimo articolo 12 del citato decreto legi-
slativo, e` finalizzato a favore degli interventi
di cui al comma 3, lettera c), del citato arti-
colo 12.
343. L’efficacia dei commi da 335 a 339 e`
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, para-
grafo 3, del Trattato istitutivo della Comu-
nita` europea, all’autorizzazione della Com-
missione europea. Il Ministero per i beni e
le attivita` culturali provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea.
L’agevolazione puo` essere fruita esclusiva-