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mente in relazione al costo sostenuto succes-
sivamente alla data della decisione di auto-
rizzazione della Commissione europea.
344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) all’articolo 1, comma 3-bis, le parole:
«calcolato dall’I.N.P.S.» sono sostituite dalle
seguenti: «risultante al Sistema informativo
dell’indicatore della situazione economica
equivalente gestito dall’I.N.P.S.»;
b) l’articolo 4 e` sostituito dal seguente:
«Art.
4.
–
(Dichiarazione
sostitutiva
unica). – 1. Il richiedente la prestazione pre-
senta un’unica dichiarazione sostitutiva, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di validita` annuale, concer-
nente le informazioni necessarie per la deter-
minazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente di cui all’articolo 2,
ancorche´ l’ente si avvalga della facolta` rico-
nosciutagli dall’articolo 3, comma 2. E
` la-
sciata facolta` al cittadino di presentare, entro
il periodo di validita` della dichiarazione so-
stitutiva unica, una nuova dichiarazione, qua-
lora intenda far rilevare i mutamenti delle
condizioni familiari ed economiche ai fini
del calcolo dell’indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo fa-
miliare. Gli enti erogatori possono stabilire
per le prestazioni da essi erogate la decor-
renza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e`
presentata ai comuni o ai centri di assistenza
fiscale previsti dal decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, o direttamente all’ammini-
strazione pubblica alla quale e` richiesta la
prima prestazione o alla sede dell’Istituto na-
zionale della previdenza sociale (INPS) com-
petente per territorio. Tali soggetti trasmet-
tono telematicamente all’Agenzia delle en-
trate le relative informazioni.
3. E
` comunque consentita la presentazione
all’Agenzia delle entrate, in via telematica,
della dichiarazione sostitutiva unica diretta-
mente a cura del soggetto richiedente la pre-
stazione agevolata.
4. L’Agenzia delle entrate determina l’in-
dicatore della situazione economica equiva-
lente in relazione:
a) agli elementi in possesso del Sistema
informativo dell’anagrafe tributaria;
b) ai dati autocertificati dal soggetto ri-
chiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal
soggetto richiedente, l’Agenzia delle entrate,
sulla base di appositi controlli automatici, in-
dividua altresı` l’esistenza di omissioni, ov-
vero difformita` degli stessi rispetto agli ele-
menti conoscitivi in possesso del predetto Si-
stema informativo.
6. Gli esiti delle attivita` effettuate ai sensi
dei commi 4 e 5 sono comunicati dall’Agen-
zia delle entrate, mediante procedura infor-
matica, ai soggetti che hanno trasmesso le
informazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato
la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi
del comma 3, nonche´ in ogni caso all’INPS
ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 1.
7. Sulla base della comunicazione dell’A-
genzia delle entrate, di cui al comma 6, i co-
muni, i centri di assistenza fiscale, l’INPS e
le amministrazioni pubbliche ai quali e` pre-
sentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un’attestazione, riportante l’indicatore della
situazione economica equivalente, nonche´ il
contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga
attestazione e` rilasciata direttamente dall’A-
genzia delle entrate nei casi di cui al comma
3. L’attestazione riporta anche le eventuali
omissioni e difformita` di cui al comma 5.
La dichiarazione, munita dell’attestazione ri-
lasciata, puo` essere utilizzata, nel periodo di
validita`, da ogni componente il nucleo fami-
liare per l’accesso alle prestazioni agevolate
di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita`
di cui al comma 5, il soggetto richiedente la
prestazione puo` presentare una nuova dichia-