– 75 –
razione sostitutiva unica, ovvero puo` comun-
que richiedere la prestazione mediante l’atte-
stazione relativa alla dichiarazione presentata
recante le omissioni o le difformita` rilevate
dall’Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione
e` valida ai fini dell’erogazione della presta-
zione, fatto salvo il diritto degli enti eroga-
tori di richiedere idonea documentazione
atta a dimostrare la completezza e veridicita`
dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti
erogatori eseguono, singolarmente o me-
diante un apposito servizio comune, tutti i
controlli ulteriori necessari e provvedono ad
ogni adempimento conseguente alla non veri-
dicita` dei dati dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi
alla determinazione del patrimonio mobiliare
gestito dagli operatori di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l’A-
genzia delle entrate, in presenza di specifiche
omissioni o difformita` rilevate ai sensi del
comma 5, effettua, sulla base di criteri selet-
tivi, apposite richieste di informazioni ai sud-
detti operatori, avvalendosi delle relative
procedure automatizzate di colloquio.
10.
Nell’ambito
della programmazione
dell’attivita` di accertamento della Guardia
di finanza, una quota delle verifiche e` riser-
vata al controllo sostanziale della posizione
reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari
dei soggetti beneficiari di prestazioni, se-
condo criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui
confronti emergono divergenze nella consi-
stenza del patrimonio mobiliare sono comu-
nicati alla Guardia di finanza al fine di assi-
curare il coordinamento e l’efficacia dei con-
trolli previsti dal comma 10.
12. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, su proposta del Ministro
della solidarieta` sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro delle politiche per la famiglia e il
Ministro della salute, da adottare entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuate
le componenti autocertificate della dichiara-
zione, di cui al comma 4, lettera b), e le mo-
dalita` attuative delle disposizioni di cui al
presente articolo, nonche´ stabilite specifiche
attivita` di sperimentazione da condurre in
sede di prima applicazione.
13. Con apposita convenzione stipulata tra
l’INPS e l’Agenzia delle entrate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono di-
sciplinate le modalita` per lo scambio delle
informazioni necessarie all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo»;
c) all’articolo 4-bis:
1) il comma 1 e` sostituito dal se-
guente:
«1. L’Agenzia delle entrate trasmette le
necessarie informazioni al Sistema informa-
tivo dell’indicatore della situazione econo-
mica equivalente, gestito ai sensi del pre-
sente articolo dall’Istituto nazionale della
previdenza sociale che, per l’alimentazione
del Sistema, puo` stipulare apposite conve-
zioni con i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 3, lettera d), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322»;
2) al comma 2, le parole: «comma 7»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;
d) all’articolo 6:
1) al comma 2, le parole: «comma 3»
e «comma 6» sono sostituite, rispettiva-
mente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma
12»;
2) al comma 3, le parole: «comma 7»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9»
e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono
inserite le seguenti: «, l’Agenzia delle en-
trate»;
3) al comma 4, primo e quarto pe-
riodo, le parole: «Istituto nazionale della pre-
videnza sociale» sono sostituite dalle se-
guenti: «Agenzia delle entrate»;