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delle finanze e` istituito un fondo di parte
corrente con una dotazione di 13 milioni di
euro per l’anno 2008, 40 milioni di euro
per l’anno 2009 e 80 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2010 per le esigenze
di funzionamento del Corpo della Guardia
di finanza con particolare riguardo alle spese
per prestazioni di lavoro straordinario, inden-
nita` di missione, acquisto di carburante per
gli autoveicoli e manutenzione degli stessi.
Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del pre-
detto fondo tra le unita` previsionali di base
del centro di responsabilita` «Guardia di fi-
nanza» del medesimo stato di previsione.
351. Allo scopo di ridurre le spese a ca-
rico del bilancio dello Stato e di giungere
ad una rapida definizione delle controversie
pendenti presso la Commissione tributaria
centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il
numero delle sezioni della predetta Commis-
sione e` ridotto a 21; le predette sezioni
hanno sede presso ciascuna commissione tri-
butaria regionale avente sede nel capoluogo
di ogni regione e presso le commissioni tri-
butarie di secondo grado di Trento e di Bol-
zano. A tali sezioni sono applicati come
componenti, su domanda da presentare al
Consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti
di sezione, i vice presidenti di sezione e i
componenti delle commissioni tributarie re-
gionali istituite nelle stesse sedi. In difetto
di domande, il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria provvede d’ufficio entro il
31 marzo 2008. Qualora un componente
della Commissione tributaria centrale sia as-
segnato ad una delle sezioni di cui al primo
periodo, ne assume la presidenza. Le fun-
zioni di segreteria sono svolte dal personale
di segreteria delle commissioni tributarie re-
gionali e delle commissioni di secondo grado
di Trento e di Bolzano. I presidenti di se-
zione ed i componenti della Commissione
tributaria centrale, nonche´ il personale di se-
greteria, sono assegnati, anche in soprannu-
mero rispetto a quanto previsto dall’articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da pre-
sentare, rispettivamente, al Consiglio di pre-
sidenza della giustizia tributaria ed al Dipar-
timento per le politiche fiscali entro il 31
gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al
primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai
componenti e al personale di segreteria della
Commissione tributaria centrale trasferiti di
sede ai sensi del periodo precedente non
spetta il trattamento di missione.
352. I processi pendenti innanzi alla Com-
missione tributaria centrale alla data di inse-
diamento delle sezioni di cui al comma 351,
ad eccezione di quelli per i quali e` stato gia`
depositato il dispositivo, sono attribuiti alla
sezione regionale nella cui circoscrizione
aveva sede la commissione che ha emesso
la decisione impugnata.
353. Con uno o piu` decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
2008, sono determinati il numero delle se-
zioni e gli organici di ciascuna commissione
tributaria provinciale e regionale, tenuto
conto delle rilevazioni statistiche del flusso
medio dei processi relativi agli anni 2006 e
2007, effettuate ai sensi dell’articolo 1,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicem-
bre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre mo-
dalita` per l’attuazione dei commi 351 e 352;
con uno dei predetti decreti sono inoltre in-
dette le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria. I
componenti eletti a seguito delle predette
elezioni si insediano il 30 novembre 2008;
in pari data decadono i componenti in carica
alla data di entrata in vigore della presente
legge. A decorrere dalla data di insediamento
dei nuovi componenti, il Consiglio di presi-
denza della giustizia tributaria stabilisce,
con propria delibera, i criteri di valutazione
della professionalita` dei giudici tributari nei
concorsi interni; a decorrere dalla data di ef-
ficacia della predetta delibera cessano, nei