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rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto
esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i
ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deduci-
bile ai sensi del comma 1 del presente arti-
colo non da` diritto alla detrazione dall’impo-
sta prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 15»;
c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;
d) all’articolo 66, comma 3, la parola:
«96,» e` soppressa;
e) all’articolo 77, comma 1, le parole:
«33 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«27,5 per cento»;
f) all’articolo 83, comma 1, e` aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di atti-
vita` che fruiscono di regimi di parziale o to-
tale detassazione del reddito, le relative per-
dite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i ri-
sultati positivi»;
g) all’articolo 84, comma 1:
1) il secondo periodo e` soppresso;
2) al quarto periodo, le parole: «non
dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109,
commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti:
«non dedotti ai sensi dell’articolo 109,
comma 5»;
h) all’articolo 87, comma 1, alinea, le
parole: «del 91 per cento, e dell’84 per cento
a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «del 95 per cento»;
i) l’articolo 96 e` sostituito dal seguente:
«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli in-
teressi passivi e gli oneri assimilati, diversi
da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi
del comma 1, lettera b), dell’articolo 110,
sono deducibili in ciascun periodo d’imposta
fino a concorrenza degli interessi attivi e
proventi assimilati. L’eccedenza e` deducibile
nel limite del 30 per cento del risultato ope-
rativo lordo della gestione caratteristica. La
quota del risultato operativo lordo prodotto
a partire dal terzo periodo d’imposta succes-
sivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
non utilizzata per la deduzione degli interessi
passivi e degli oneri finanziari di compe-
tenza, puo` essere portata ad incremento del
risultato operativo lordo dei successivi pe-
riodi d’imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende
la differenza tra il valore e i costi della pro-
duzione di cui alle lettere A) e B) dell’arti-
colo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui al numero 10), lettere a) e
b), e dei canoni di locazione finanziaria di
beni strumentali, cosı` come risultanti dal
conto economico dell’esercizio; per i sog-
getti che redigono il bilancio in base ai prin-
cı`pi contabili internazionali si assumono le
voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono
rilevanza gli interessi passivi e gli interessi
attivi, nonche´ gli oneri e i proventi assimi-
lati, derivanti da contratti di mutuo, da con-
tratti di locazione finanziaria, dall’emissione
di obbligazioni e titoli similari e da ogni al-
tro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti
da debiti di natura commerciale e con inclu-
sione, tra gli attivi, di quelli derivanti da cre-
diti della stessa natura. Nei confronti dei
soggetti operanti con la pubblica amministra-
zione, si considerano interessi attivi rilevanti
ai soli effetti del presente articolo anche
quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di
riferimento aumentato di un punto, ricollega-
bili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finan-
ziari assimilati indeducibili in un determinato
periodo d’imposta sono dedotti dal reddito
dei successivi periodi d’imposta, se e nei li-
miti in cui in tali periodi l’importo degli in-
teressi passivi e degli oneri assimilati di
competenza eccedenti gli interessi attivi e i
proventi assimilati sia inferiore al 30 per
cento del risultato operativo lordo di compe-
tenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti
non si applicano alle banche e agli altri sog-
getti finanziari indicati nell’articolo 1 del de-