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360. Al fine di rafforzare l’attivita` di con-
trollo dell’Agenzia delle entrate attraverso
l’impiego ottimale delle risorse e di facilitare
il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con
il regolamento di amministrazione di cui al-
l’articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,
possono essere individuati gli uffici compe-
tenti a svolgere le attivita` di controllo e di
accertamento. Il regolamento si ispira anche
ai seguenti criteri:
a) rafforzamento dell’attivita` di con-
trollo in relazione alla peculiarita` delle tipo-
logie di contribuenti e alle diverse fattispecie
di accertamento;
b) impiego ottimale delle risorse, nel ri-
spetto dei princı`pi di efficacia, efficienza ed
economicita` dell’azione amministrativa, non-
che´ facilitazione del rapporto dei contri-
buenti con gli uffici, anche attraverso lo svi-
luppo delle tecnologie informatiche e telema-
tiche;
c) individuazione dei livelli di responsa-
bilita` relativi all’adozione degli atti di accer-
tamento sulla base della rilevanza e comples-
sita` degli stessi.
361. Per analoghe esigenze di economicita`
e di speditezza dell’azione amministrativa, la
pubblicazione dei provvedimenti dei direttori
di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet
tiene luogo della pubblicazione dei medesimi
documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi
in cui questa sia prevista da altre disposizioni
di legge. I siti internet delle agenzie fiscali
devono essere strutturati al fine di consentire
la ricerca, la consultazione, l’estrazione e
l’utilizzazione di tutti i documenti ivi pubbli-
cati.
362. Per il triennio 2008-2010, al fine di
assicurare le risorse per il perseguimento de-
gli obiettivi di incremento delle entrate tribu-
tarie e di contrasto all’evasione tributaria ed
extratributaria contenuti nell’Atto di indi-
rizzo 2008-2010 ai sensi dell’articolo 59
del
decreto
legislativo
30
luglio
1999,
n. 300, e successive modificazioni, nonche´
nelle convenzioni e nei contratti di servizio
triennali tra il Ministro dell’economia e delle
finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti
relativi agli oneri di funzionamento delle
agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun
anno del triennio, in misura non inferiore a
quella stabilita per l’anno 2008 in applica-
zione della normativa vigente.
363. I soggetti di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-
zioni, in relazione alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate tramite
distributori automatici, sono tenuti a memo-
rizzare su supporto elettronico, distintamente
per ciascun apparecchio, le singole opera-
zioni.
364. Con provvedimento del direttore del-
l’Agenzia delle entrate sono stabiliti le mo-
dalita` di memorizzazione delle singole ope-
razioni nonche´ i criteri, i tempi e le modalita`
per la trasmissione in via telematica, distinta-
mente per ciascun apparecchio, delle infor-
mazioni relative alle medesime operazioni
di cui al comma 363. A tal fine, anche avva-
lendosi del concessionario di cui all’articolo
17 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, con il medesimo provvedi-
mento sono stabilite le opportune credenziali,
le modalita` di memorizzazione delle singole
operazioni, le specifiche tecniche necessarie
per la trasmissione telematica dei dati non-
che´ le modalita` di effettuazione dei controlli.
365. Le disposizioni di cui ai commi 363 e
364 si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2009 e, limitatamente agli apparecchi gia` im-
messi nel mercato alla predetta data, dal 30
luglio 2009.
366. In attesa della piena operativita` delle
disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a
decorrere dal 1º gennaio 2008 l’Agenzia
delle entrate e il Corpo della guardia di fi-
nanza destinano una quota della propria ca-
pacita` operativa all’effettuazione di accerta-
menti mirati nei confronti dei soggetti indi-
cati al comma 363.