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367. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistero della giustizia stipula con una societa`
interamente posseduta dalla societa` di cui al-
l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, una o piu` convenzioni in base alle
quali la societa` stipulante con riferimento
alle spese e alle pene pecuniarie previste
dal testo unico di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati
in giudicato o divenuti definitivi a decorrere
dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione
del credito, mediante le seguenti attivita`:
a) acquisizione dei dati anagrafici del
debitore e supporto all’attivita` di quantifica-
zione del credito effettuata dall’ufficio com-
petente;
b) notificazione al debitore di un invito
al pagamento entro un mese dal passaggio in
giudicato o dalla definitivita` del provvedi-
mento da cui sorge l’obbligo o dalla cessa-
zione dell’espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, sca-
duto inutilmente il termine per l’adempi-
mento spontaneo.
368. Per assicurare lo svolgimento delle
attivita` affidatele, la societa` stipulante puo`
assumere finanziamenti, compiere operazioni
finanziarie, rilasciare garanzie, costituire,
fermo restando il rispetto delle procedure di
evidenza pubblica, societa` con la partecipa-
zione di privati nonche´ stipulare contratti,
accordi e convenzioni con societa` a preva-
lente partecipazione pubblica ovvero con so-
cieta` private iscritte nell’albo di cui agli arti-
coli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al
comma 367 individuano le linee guida delle
predette operazioni finanziarie.
369. Il Ministero della giustizia, con appo-
site convenzioni, puo` incaricare la societa`
stipulante di svolgere altre attivita` strumen-
tali, ivi compresa la gestione di eventuali
operazioni di cartolarizzazione del credito
di cui al comma 367.
370. La remunerazione per lo svolgimento
delle attivita` previste dal comma 367 e` deter-
minata, senza oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate
ai sensi del medesimo comma.
371. Lo statuto della societa` stipulante ri-
serva al Ministero della giustizia un’adeguata
rappresentanza nei propri organi di ammini-
strazione e di controllo.
372. Dalla data di stipula della conven-
zione di cui al comma 367, sono abrogati
gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 115 del 2002 e ogni altra disposi-
zione del medesimo decreto incompatibile
con il presente articolo.
373. Le maggiori entrate derivanti dall’at-
tuazione dei commi da 367 a 372, determi-
nate rispetto alla media annua delle entrate
nel quinquennio precedente, affluiscono, al
netto degli importi occorrenti per la gestione
del servizio da parte della societa` stipulante,
ad apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alle unita`
previsionali di base del Ministero della giu-
stizia e, in misura non superiore al 20 per
cento, ad alimentare il fondo unico di ammi-
nistrazione per interventi straordinari e senza
carattere di continuita` a favore del fondo di
produttivita` del personale dell’amministra-
zione giudiziaria.
374. All’articolo 1 della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 119:
1) dopo le parole: «le societa` per
azioni residenti» sono inserite le seguenti:
«, ai fini fiscali,»;
2) la parola: «italiani» e` sostituita
dalle seguenti: «degli Stati membri dell’U-
nione europea e degli Stati aderenti all’Ac-
cordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al comma 1
dell’articolo 168-bis del testo unico delle im-