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poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,»;
3) dopo le parole: «non possiedano»
sono inserite le seguenti: «al momento del-
l’opzione»;
4) le parole: «dell’1 per cento», ovun-
que ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«del 2 per cento»;
b) al comma 120, dopo il primo periodo
e` inserito il seguente: «Per il periodo d’im-
posta successivo a quello in corso alla data
del 30 giugno 2007, in fase di prima applica-
zione, l’opzione per il regime speciale e`
esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto
dall’inizio del medesimo periodo d’imposta,
anche nel caso in cui i requisiti di cui al
comma 119 siano posseduti nel predetto ter-
mine»;
c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ»
sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti re-
sidenti presso i quali i titoli di partecipazione
detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, di-
rettamente o indirettamente, aderenti al si-
stema di deposito accentrato e gestito dalla
Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento
CONSOB emanato in base all’articolo 10
della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonche´
i soggetti non residenti che aderiscono a si-
stemi esteri di deposito accentrato aderenti
al sistema Monte Titoli»;
d) dopo il comma 134 e` inserito il se-
guente:
«134-bis. Ai fini dell’applicazione della
ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli
utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al-
l’articolo 27-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, ad eccezione
del comma 6».
375. Ai fini della determinazione delle
quote di cui all’articolo 1, secondo comma,
della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cin-
que anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica l’adeguamento
retributivo previsto dall’articolo 24, commi
1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
376. A partire dal Governo successivo a
quello in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, il numero dei Ministeri
e` stabilito dalle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo
pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999. Il numero totale dei componenti del
Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi mini-
stri senza portafoglio, vice ministri e sottose-
gretari, non puo` essere superiore a sessanta e
la composizione del Governo deve essere
coerente con il principio stabilito dal se-
condo periodo del primo comma dell’articolo
51 della Costituzione.
377. A far data dall’applicazione, ai sensi
del comma 376, del decreto legislativo
n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni
non compatibili con la riduzione dei Mini-
steri di cui al citato comma 376, ivi com-
prese quelle di cui al decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e successive modificazioni, fatte co-
munque salve le disposizioni di cui all’arti-
colo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-
quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, let-
tera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-
bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-
legge n. 181 del 2006, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e suc-
cessive modificazioni.
378. I compensi dei Commissari straordi-
nari di Governo, di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti
del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.