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2010, per la sola gestione di competenza mi-
sta,»;
g) il comma 684 e` sostituito dal se-
guente:
«684. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni
del patto di stabilita` interno deve essere ap-
provato, a decorrere dall’anno 2008, iscri-
vendo le previsioni di entrata e di spesa di
parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e
spese di parte capitale, al netto delle riscos-
sioni e delle concessioni di crediti, sia garan-
tito il rispetto delle regole che disciplinano il
patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad
allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto contenente le previsioni di compe-
tenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai
fini del patto di stabilita` interno»;
h) il comma 685 e` sostituito dal se-
guente:
«685. Per il monitoraggio degli adempi-
menti relativi al patto di stabilita` interno e
per acquisire elementi informativi utili per
la finanza pubblica, le province e i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono trimestralmente al Ministero del-
l’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferi-
mento, utilizzando il sistema web apposita-
mente previsto per il patto di stabilita` interno
nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le
informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza che quella di cassa, attraverso
un prospetto e con le modalita` definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la
Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.
Con lo stesso decreto e` definito il prospetto
dimostrativo dell’obiettivo determinato per
ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679,
679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione
del prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-
grammatici
costituisce
inadempimento
al
patto di stabilita` interno. La mancata comu-
nicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 688,
secondo le indicazioni di cui allo stesso de-
creto, determina per l’ente inadempiente l’as-
soggettamento alle regole del patto di stabi-
lita` interno»;
i) dopo il comma 685 e` inserito il se-
guente:
«685-bis. Al fine di attivare, con la parte-
cipazione delle associazioni degli enti locali,
un nuovo sistema di acquisizione di dati ri-
guardanti la competenza finanziaria dei bi-
lanci degli enti locali che si affianca al Si-
stema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dell’interno e con il Mi-
nistro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la Conferenza Stato-citta` ed
autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e
le modalita` per monitorare, in corso d’anno,
gli accertamenti e gli impegni assunti, se-
condo aggregazioni e scansioni temporali
adeguate alle esigenze della finanza pub-
blica. La concreta realizzazione del sistema
e` effettuata previa quantificazione dei costi
e individuazione della relativa copertura fi-
nanziaria»;
l) al comma 686, e` aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La mancata trasmissione
della
certificazione
costituisce
inadempi-
mento al patto di stabilita` interno»;
m) dopo il comma 686 e` inserito il se-
guente:
«686-bis. Qualora si registrino preleva-
menti dai conti della tesoreria statale degli
enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l’Unione euro-
pea, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Conferenza Stato-citta` ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di
contenimento dei prelevamenti».