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380. La facolta` della regione autonoma
Valle d’Aosta e della provincia autonoma
di Bolzano di applicare le regole del patto
di stabilita` interno nei confronti dei loro
enti strumentali, nonche´ per gli enti a ordina-
mento regionale o provinciale, prevista al-
l’articolo 1, comma 663, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, e` estesa anche nei con-
fronti delle universita` non statali di cui al-
l’articolo 17, comma 120, della legge 15
maggio 1997, n. 127.
381. I contratti di strumenti finanziari an-
che derivati, sottoscritti da regioni ed enti lo-
cali, sono informati alla massima traspa-
renza.
382. I contratti di cui al comma 381 de-
vono recare le informazioni ed essere redatti
secondo le indicazioni specificate in un de-
creto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, da emanare sentite la CONSOB e la
Banca d’Italia. Il Ministero dell’economia e
delle finanze verifica la conformita` dei con-
tratti al decreto.
383. La regione o l’ente locale sottoscrit-
tore di strumenti finanziari di cui al comma
381 deve attestare espressamente di aver
preso piena conoscenza dei rischi e delle ca-
ratteristiche dei medesimi, evidenziando in
apposita nota allegata al bilancio gli oneri e
gli impegni finanziari derivanti da tali atti-
vita`.
384. Il rispetto di quanto previsto ai
commi 382 e 383 e` elemento costitutivo del-
l’efficacia dei contratti. In caso di contratti
stipulati in violazione di quanto previsto al
comma 382 o al comma 383, viene data co-
municazione alla Corte dei conti per l’ado-
zione dei provvedimenti di competenza.
385. A decorrere dall’anno 2008 con l’ac-
cordo di cui al comma 660 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, puo`
essere assunto a riferimento per il patto di
stabilita` interno il saldo finanziario, anche
prima della conclusione del procedimento e
dell’approvazione del decreto previsti dal
comma 656 del medesimo articolo 1, qualora
la sperimentazione effettuata secondo le re-
gole di cui al secondo e al terzo periodo
del comma 665 dello stesso articolo abbia
conseguito al proprio termine esiti positivi
per il raggiungimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica.
386. E
` prorogata per l’anno 2008 l’esclu-
sione dal rispetto degli obiettivi del patto di
stabilita` interno, gia` prevista per gli anni
2006 e 2007 dall’articolo 1, comma 689,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
gli enti locali per i quali negli anni 2004 e
2005, anche per frazione di anno, l’organo
consiliare e` stato commissariato ai sensi de-
gli articoli 141 e 143 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Relativamente alle spese per il perso-
nale, si applicano a questi enti le disposizioni
previste per gli enti inclusi negli obiettivi del
patto di stabilita` interno.
387. Gli importi da iscrivere nei fondi spe-
ciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo
6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi
che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2008-2010, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle
misure indicate nelle Tabelle A e B allegate
alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti
e per il fondo speciale destinato alle spese
in conto capitale.