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Art. 2.
(Disposizioni concernenti le seguenti Mis-
sioni: Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali; L’Italia in Europa e nel mondo;
Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia;
Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile;
Agricoltura, politiche agroalimentari e pe-
sca; Energia e diversificazione delle fonti
energetiche; Competitivita` e sviluppo delle
imprese; Diritto alla mobilita`; Infrastrutture
pubbliche e logistica; Comunicazioni; Com-
mercio internazionale ed internazionalizza-
zione del sistema produttivo; Ricerca e inno-
vazione; Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente; Tutela della salute;
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita`
culturali e paesaggistici; Istruzione scola-
stica; Istruzione universitaria; Diritti sociali,
solidarieta` sociale e famiglia; Politiche pre-
videnziali; Politiche per il lavoro; Immigra-
zione, accoglienza e garanzia dei diritti; Svi-
luppo e riequilibrio territoriale; Giovani e
sport; Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche)
1. Ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio
sono confermate, per l’anno 2008, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
marzo 2005, n. 26.
2. I trasferimenti erariali per l’anno 2008
in favore di ogni singolo ente locale sono de-
terminati in base alle disposizioni recate dal-
l’articolo 1, comma 696, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296.
3. Le disposizioni in materia di comparte-
cipazione provinciale al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche di cui all’ar-
ticolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, confermate per l’anno 2007
dall’articolo 1, comma 697, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per
l’anno 2008.
4. Non e` ammessa la restituzione di
somme eventualmente versate a titolo di im-
posta comunale sugli immobili ai comuni,
per periodi di imposta precedenti al 2008,
dai soggetti destinatari delle disposizioni di
cui alla lettera i) del comma 3-bis dell’arti-
colo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta
dall’articolo 42-bis del decreto-legge 1º otto-
bre 2007, n. 159, convertito, con modifica-
zioni,
dalla
legge
29
novembre
2007,
n. 222, in relazione alle costruzioni di cui
alla medesima lettera i).
5. In sede di prima applicazione, i mag-
giori introiti a favore del bilancio della re-
gione autonoma Friuli-Venezia Giulia deri-
vanti dall’applicazione del comma 4 dell’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 31 luglio
2007, n. 137, non possono superare, per gli
anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi
di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro.
A partire dall’anno 2010 i maggiori introiti,
rispetto all’importo riconosciuto per l’anno
2009, acquisiti alle casse regionali in appli-
cazione del citato comma 4 dell’articolo 1
del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono
riconosciuti solo con contestuale attribuzione
di funzioni dallo Stato alla medesima regione
autonoma.
6. Il comma 10 dell’articolo 25 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e` abrogato ed e`
conseguentemente soppressa l’autorizzazione
di spesa prevista al comma 11 dello stesso
articolo 25.
7. Dopo l’articolo 20.1 del decreto legisla-
tivo 15 novembre 1993, n. 507, e` inserito il
seguente:
«Art. 20.2. – (Spazi riservati ed esenzione
dal diritto). – 1. I comuni che hanno riser-
vato il 10 per cento degli spazi totali per
l’affissione di manifesti ai soggetti di cui al-
l’articolo 20, o quelli che intendono riservarli
per motivi attinenti ai princı`pi ispiratori dei