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loro piani generali degli impianti pubblici-
tari, possono continuare a disporre di spazi
esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni,
comunque in misura non superiore alla pre-
detta percentuale del 10 per cento.
2. Il termine per effettuare il versamento
della somma di 100 euro per anno e per pro-
vincia,
gia`
previsto
dall’articolo
20-bis,
comma 2, e` fissato al 30 settembre 2008, a
pena di decadenza dal beneficio».
8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i pro-
venti delle concessioni edilizie e delle san-
zioni previste dal testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono
essere utilizzati per una quota non superiore
al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un
ulteriore 25 per cento esclusivamente per
spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale.
9. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, come modificato
dall’articolo 1, comma 711, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, trova applicazione
dal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla certifi-
cazione che gli enti locali sono tenuti a pre-
sentare entro il 31 marzo 2008, ferma re-
stando la validita` delle certificazioni prodotte
in precedenza.
10. All’articolo 1, comma 703, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le pa-
role: «30 per cento» sono sostituite dalle se-
guenti: «25 per cento».
11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a
valere sul fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e` disposto
un intervento fino a un importo di 10 milioni
di euro per la concessione di un contributo a
favore dei comuni per l’attuazione della di-
rettiva 2004/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei
loro familiari di circolare e di soggiornare li-
beramente nel territorio degli Stati membri,
di cui al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30. Con decreto del Ministro del-
l’interno sono determinate le modalita` di ri-
parto ed erogazione dei contributi.
12. Gli enti locali di cui all’articolo 2 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, possono istituire, me-
diante apposite convenzioni, da stipulare ai
sensi dell’articolo 30 del medesimo testo
unico, uffici unici di avvocatura per lo svol-
gimento di attivita` di consulenza legale, di-
fesa e rappresentanza in giudizio degli enti
convenzionati.
13. All’articolo 187, comma 2, lettera b),
del citato testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ag-
giunte, in fine, le parole: «e per l’estinzione
anticipata di prestiti».
14. Le somme che residuano ai comuni
dalle assegnazioni operate in loro favore
dal Ministero dell’interno ai sensi del de-
creto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modifica-
zioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995,
n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive
modificazioni, e finalizzate all’erogazione
di contributi per danni subiti da soggetti pri-
vati in dipendenza dell’evento alluvionale
dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad interve-
nuta definizione delle pratiche di rimborso,
rimangono nella disponibilita` degli enti lo-
cali stessi e sono destinate al finanziamento
di spese di investimento.
15. Gli alloggi di cui all’articolo 4, commi
223 e 224, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono trasferiti in proprieta`, a titolo
gratuito e nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano al momento del loro trasferi-
mento, ai comuni nel cui territorio gli stessi
sono ubicati ai sensi dell’articolo 1, comma
441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
I comuni procedono, entro centoventi giorni
dalla data della volturazione, all’accerta-