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mento di eventuali difformita` urbanistico-
edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al
citato articolo 4, comma 224, della legge
n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente
per le domande di acquisto regolarmente pre-
sentate dagli assegnatari entro il termine sta-
bilito dall’articolo 45, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonche´ per le as-
segnazioni in locazione sulla base di un
bando riservato alla categoria dei profughi,
il cui espletamento deve precedere il trasferi-
mento ai comuni.
16. Il fondo ordinario di cui all’articolo
34, comma 1, lettera a), del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e` ridotto di
33,4 milioni di euro per l’anno 2008 e di
66,8 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli
obiettivi di contenimento della spesa pub-
blica, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono con
proprie leggi, sentiti i consigli delle autono-
mie locali, al riordino della disciplina delle
comunita` montane, ad integrazione di quanto
previsto dall’articolo 27 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa
corrente per il funzionamento delle comunita`
montane stesse per un importo pari almeno
ad un terzo della quota del fondo ordinario
di cui al comma 16, assegnata per l’anno
2007 all’insieme delle comunita` montane
presenti nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17
tengono conto dei seguenti princı`pi fonda-
mentali:
a) riduzione del numero complessivo
delle comunita` montane, sulla base di indica-
tori fisico-geografici, demografici e socio-
economici e in particolare: della dimensione
territoriale, della dimensione demografica,
dell’indice di vecchiaia, del reddito medio
pro capite, dell’acclivita` dei terreni, dell’alti-
metria del territorio comunale con riferi-
mento all’arco alpino e alla dorsale appenni-
nica, del livello dei servizi, della distanza dal
capoluogo di provincia e delle attivita` pro-
duttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti
degli organi rappresentativi delle comunita`
montane;
c) riduzione delle indennita` spettanti ai
componenti degli organi delle comunita`
montane, in deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 82 del citato testo unico di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai
fini della costituzione delle comunita` mon-
tane e non rilevano in ordine ai benefı`ci e
agli interventi speciali per la montagna stabi-
liti dall’Unione europea e dalle leggi statali e
regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle di-
sposizioni di cui al comma 17 entro il ter-
mine ivi previsto, si producono i seguenti ef-
fetti:
a) cessano di appartenere alle comunita`
montane i comuni capoluogo di provincia, i
comuni costieri e quelli con popolazione su-
periore a 20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita` montane
nelle quali piu` della meta` dei comuni non
sono situati per almeno l’80 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di al-
titudine sopra il livello del mare ovvero non
sono comuni situati per almeno il 50 per
cento della loro superficie al di sopra di
500 metri di altitudine sul livello del mare
e nei quali il dislivello tra la quota altime-
trica inferiore e la superiore non e` minore
di 500 metri; nelle regioni alpine il limite
minimo di altitudine e il dislivello della
quota altimetrica, di cui al periodo prece-
dente, sono di 600 metri;
c) sono altresı` soppresse le comunita`
montane che, anche in conseguenza di
quanto disposto nella lettera a), risultano co-
stituite da meno di cinque comuni, fatti salvi
i casi in cui per la conformazione e le carat-