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teristiche del territorio non sia possibile pro-
cedere alla costituzione delle stesse con al-
meno cinque comuni, fermi restando gli
obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita` montane,
gli organi consiliari sono composti in modo
da garantire la presenza delle minoranze,
fermo restando che ciascun comune non
puo` indicare piu` di un membro. A tal fine
la base elettiva e` costituita dall’assemblea
di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge
i componenti dell’organo consiliare con
voto limitato. Gli organi esecutivi sono com-
posti al massimo da un terzo dei componenti
l’organo consiliare.
21. L’effettivo conseguimento delle ridu-
zioni di spesa di cui al comma 17 e` accer-
tato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle
leggi regionali promulgate e delle relative re-
lazioni tecnico-finanziarie, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e del Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali, sentite le singole re-
gioni interessate. Gli effetti di cui al comma
20 si producono dalla data di pubblicazione
del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare
gli effetti conseguenti all’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20
ed in particolare alla soppressione delle co-
munita` montane, anche con riguardo alla ri-
partizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro
a tempo indeterminato esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sino
all’adozione o comunque in mancanza delle
predette discipline regionali, i comuni succe-
dono alla comunita` montana soppressa in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro ef-
fetto, anche processuale, ed in relazione
alle obbligazioni si applicano i princı`pi della
solidarieta` attiva e passiva.
23. All’articolo 47, comma 1, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modifica-
zioni, la parola: «sedici» e` sostituita dalla se-
guente: «dodici». La presente disposizione
entra in vigore a decorrere dalle prossime
elezioni amministrative locali.
24. All’articolo 81, comma 1, del citato te-
sto unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni:
a) le parole: «Gli amministratori locali
di cui all’articolo 77, comma 2» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti
delle province, i presidenti dei consigli co-
munali e provinciali, i presidenti dei consigli
circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo
22, comma 1, i presidenti delle comunita`
montane e delle unioni di comuni, nonche´ i
membri delle giunte di comuni e province»;
b) e` aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «I consiglieri di cui all’articolo 77,
comma 2, se a domanda collocati in aspetta-
tiva non retribuita per il periodo di espleta-
mento del mandato, assumono a proprio ca-
rico l’intero pagamento degli oneri previden-
ziali, assistenziali e di ogni altra natura pre-
visti dall’articolo 86».
25. All’articolo 82 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«2. I consiglieri comunali, provinciali, cir-
coscrizionali, limitatamente ai comuni capo-
luogo di provincia, e delle comunita` montane
hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal
presente capo, un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In
nessun caso l’ammontare percepito nell’am-
bito di un mese da un consigliere puo` supe-
rare l’importo pari ad un quarto dell’inden-
nita` massima prevista per il rispettivo sin-
daco o presidente in base al decreto di cui
al comma 8. Nessuna indennita` e` dovuta ai
consiglieri circoscrizionali»;
b) i commi 4 e 6 sono abrogati;