background image
– 9 –
creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con
l’eccezione delle societa` che esercitano in
via esclusiva o prevalente l’attivita` di assun-
zione di partecipazioni in societa` esercenti
attivita` diversa da quelle creditizia o finan-
ziaria, alle imprese di assicurazione nonche´
alle societa` capogruppo di gruppi bancari e
assicurativi. Le disposizioni dei commi pre-
cedenti non si applicano, inoltre, alle societa`
consortili costituite per l’esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’arti-
colo 96 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, alle societa` di progetto costi-
tuite ai sensi dell’articolo 156 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e alle societa` costituite
per la realizzazione e l’esercizio di interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, nonche´ alle societa`
il cui capitale sociale e` sottoscritto prevalen-
temente da enti pubblici, che costruiscono o
gestiscono impianti per la fornitura di acqua,
energia e teleriscaldamento, nonche´ impianti
per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l’applicazione prioritaria
delle regole di indeducibilita` assoluta previ-
ste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi
7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo
unico, dall’articolo 3, comma 115, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia
di interessi su titoli obbligazionari, e dall’ar-
ticolo 1, comma 465, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, in materia di interessi sui
prestiti dei soci delle societa` cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato
nazionale di cui alla sezione II del presente
capo, l’eventuale eccedenza di interessi pas-
sivi ed oneri assimilati indeducibili genera-
tasi in capo a un soggetto puo` essere portata
in abbattimento del reddito complessivo di
gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti
partecipanti al consolidato presentino, per
lo stesso periodo d’imposta, un risultato ope-
rativo lordo capiente non integralmente sfrut-
tato per la deduzione. Tale regola si applica
anche alle eccedenze oggetto di riporto in
avanti, con esclusione di quelle generatesi
anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.
8. Ai soli effetti dell’applicazione del
comma 7, tra i soggetti virtualmente parteci-
panti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le societa` estere per le quali ri-
correrebbero i requisiti e le condizioni previ-
sti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132,
comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione
dei redditi del consolidato devono essere in-
dicati i dati relativi agli interessi passivi e al
risultato operativo lordo della societa` estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma
2»;
l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;
m) all’articolo 101, il comma 6 e` sosti-
tuito dal seguente:
«6. Le perdite attribuite per trasparenza
dalle societa` in nome collettivo e in acco-
mandita semplice sono utilizzabili solo in ab-
battimento degli utili attribuiti per traspa-
renza nei successivi cinque periodi d’imposta
dalla stessa societa` che ha generato le per-
dite»;
n) all’articolo 102:
1) il comma 3 e` abrogato;
2) il comma 7 e` sostituito dal se-
guente:
«7. Per i beni concessi in locazione fi-
nanziaria l’impresa concedente che imputa
a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in cia-
scun esercizio nella misura risultante dal re-
lativo piano di ammortamento finanziario.
Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto
economico i canoni di locazione finanziaria,
la deduzione e` ammessa a condizione che
la durata del contratto non sia inferiore ai
due terzi del periodo di ammortamento corri-
spondente al coefficiente stabilito a norma
del comma 2, in relazione all’attivita` eserci-
tata dall’impresa stessa; in caso di beni im-
mobili, qualora l’applicazione della regola
di cui al periodo precedente determini un ri-