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c) al comma 8, la lettera c) e` sostituita
dalla seguente:
«c)
articolazione
dell’indennita`
di
funzione dei presidenti dei consigli, dei
vice sindaci e dei vice presidenti delle pro-
vince, degli assessori, in rapporto alla misura
della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente e
agli assessori delle unioni di comuni, dei
consorzi fra enti locali e delle comunita`
montane sono attribuite le indennita` di fun-
zione nella misura massima del 50 per cento
dell’indennita` prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell’u-
nione di comuni, del consorzio fra enti locali
o alla popolazione montana della comunita`
montana»;
d) al comma 11, il primo periodo e` so-
stituito dai seguenti: «Le indennita` di fun-
zione, determinate ai sensi del comma 8,
possono essere incrementate con delibera di
giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti
di provincia e agli assessori comunali e pro-
vinciali, e con delibera di consiglio per i pre-
sidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla
possibilita` di incremento gli enti locali in
condizioni di dissesto finanziario fino alla
conclusione dello stesso, nonche´ gli enti lo-
cali che non rispettano il patto di stabilita` in-
terno fino all’accertamento del rientro dei
parametri. Le delibere adottate in violazione
del precedente periodo sono nulle di diritto.
La corresponsione dei gettoni di presenza e`
comunque subordinata alla effettiva parteci-
pazione del consigliere a consigli e commis-
sioni; il regolamento ne stabilisce termini e
modalita`» e il terzo periodo e` soppresso.
26. L’articolo 83 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e`
sostituito dal seguente:
«Art. 83. – (Divieto di cumulo) – 1. I par-
lamentari nazionali ed europei, nonche´ i con-
siglieri regionali non possono percepire i get-
toni di presenza previsti dal presente capo.
2. Salve le disposizioni previste per le
forme associative degli enti locali, gli ammi-
nistratori locali di cui all’articolo 77, comma
2, non percepiscono alcun compenso, tranne
quello dovuto per spese di indennita` di mis-
sione, per la partecipazione ad organi o com-
missioni comunque denominate, se tale par-
tecipazione e` connessa all’esercizio delle
proprie funzioni pubbliche.
3. In caso di cariche incompatibili, le in-
dennita` di funzione non sono cumulabili; ai
soggetti che si trovano in tale condizione,
fino al momento dell’esercizio dell’opzione
o comunque sino alla rimozione della condi-
zione di incompatibilita`, l’indennita` per la
carica sopraggiunta non viene corrisposta».
27. L’articolo 84 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e`
sostituito dal seguente:
«Art. 84. – (Rimborso delle spese di viag-
gio) – 1. Agli amministratori che, in ragione
del loro mandato, si rechino fuori del capo-
luogo del comune ove ha sede il rispettivo
ente, previa autorizzazione del capo dell’am-
ministrazione, nel caso di componenti degli
organi esecutivi, ovvero del presidente del
consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti
esclusivamente il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente sostenute, nonche´ un
rimborso forfetario onnicomprensivo per le
altre spese, nella misura fissata con decreto
del Ministro dell’interno e del Ministro del-
l’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza Stato-citta` ed autonomie locali.
2. La liquidazione del rimborso delle spese
e` effettuata dal dirigente competente, su ri-
chiesta dell’interessato, corredata della docu-
mentazione delle spese di viaggio e sog-
giorno effettivamente sostenute e di una di-
chiarazione sulla durata e sulle finalita` della
missione.
3. Agli amministratori che risiedono fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il ri-
spettivo ente spetta il rimborso per le sole
spese di viaggio effettivamente sostenute
per la partecipazione ad ognuna delle sedute