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dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi,
nonche´ per la presenza necessaria presso la
sede degli uffici per lo svolgimento delle
funzioni proprie o delegate».
28. Ai fini della semplificazione della va-
rieta` e della diversita` delle forme associative
comunali e del processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e
delle strutture, ad ogni amministrazione co-
munale e` consentita l’adesione ad una unica
forma associativa per ciascuna di quelle pre-
viste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di
legge in materia di organizzazione e gestione
del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se
permane l’adesione multipla ogni atto adot-
tato dall’associazione tra comuni e` nullo ed
e`, altresı`, nullo ogni atto attinente all’ade-
sione o allo svolgimento di essa da parte del-
l’amministrazione comunale interessata. Il
presente comma non si applica per l’ade-
sione delle amministrazioni comunali ai con-
sorzi istituiti o resi obbligatori da leggi na-
zionali e regionali.
29. All’articolo 17 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «100.000 abi-
tanti»
sono
sostituite
dalle
seguenti:
«250.000 abitanti»;
b) il comma 3 e` sostituito dal seguente:
«3. I comuni con popolazione tra i
100.000 e i 250.000 abitanti possono artico-
lare il territorio per istituire le circoscrizioni
di decentramento ai sensi di quanto previsto
dal comma 2. La popolazione media delle
circoscrizioni non puo` essere inferiore a
30.000 abitanti».
30. Le funzioni della commissione eletto-
rale comunale previste dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di
tenuta e revisione delle liste elettorali, sono
attribuite al responsabile dell’ufficio eletto-
rale comunale, salvo quanto disposto dagli
articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 223 del 1967, e successive modifica-
zioni. L’incarico di componente delle com-
missioni elettorali comunali e delle commis-
sioni e sottocommissioni elettorali circonda-
riali e` gratuito, ad eccezione delle spese di
viaggio effettivamente sostenute. In tutte le
leggi o decreti aventi ad oggetto la materia
elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4,
5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e suc-
cessive modificazioni, ogni riferimento alla
commissione elettorale comunale deve inten-
dersi effettuato al responsabile dell’ufficio
elettorale comunale.
31. A decorrere dal 2008 il fondo ordina-
rio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e` ridotto di 313 milioni di euro. In
sede di ripartizione delle risorse del fondo
ordinario, come rideterminate ai sensi del
presente comma, si tiene conto, anche sulla
base di certificazioni prodotte dagli enti inte-
ressati, delle riduzioni di spesa derivanti, per
ciascun ente territoriale, dall’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le
risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di
cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2008,
sono destinate, per l’anno 2008, per 100 mi-
lioni di euro, salvo quanto disposto dal
comma 32, all’incremento del contributo or-
dinario di cui all’articolo 1, comma 703,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fa-
vore dei piccoli comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri
di cui al medesimo comma, da ripartire in
proporzione alla popolazione residente, e
per 213 milioni di euro a copertura di quota
parte degli oneri derivanti dai commi 383 e
384.
32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base
delle certificazioni prodotte dagli enti inte-
ressati, il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, d’intesa con la Conferenza Stato-citta`