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ed autonomie locali, quantifica l’ammontare
effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili
al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accer-
tamento, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, in relazione alla differenza riscontrata
tra l’ammontare delle economie di spesa e la
riduzione dei trasferimenti, adegua con pro-
pri decreti la dotazione per l’anno 2008 del
fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 504, per i soli enti che
hanno dato piena attuazione alle disposizioni
previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei
limiti dell’incremento del fondo ordinario di
cui al comma 31.
33. Anche ai fini del coordinamento della
finanza pubblica, in attuazione dell’articolo
118 della Costituzione, lo Stato e le regioni,
nell’ambito di rispettiva competenza legisla-
tiva, provvedono all’accorpamento o alla
soppressione degli enti, agenzie od organi-
smi, comunque denominati, titolari di fun-
zioni in tutto o in parte coincidenti con
quelle assegnate agli enti territoriali ed alla
contestuale riallocazione delle stesse agli
enti locali, secondo i princı`pi di sussidiarieta`,
differenziazione e adeguatezza.
34. I comuni e le province provvedono
alla soppressione degli enti, agenzie ed orga-
nismi, comunque denominati, istituiti dai
medesimi enti locali nell’ambito della rispet-
tiva potesta` regolamentare e titolari di fun-
zioni in tutto o in parte coincidenti con
quelle svolte dagli enti locali medesimi.
35. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla riduzione del numero dei
componenti dei consigli di amministrazione
e degli organi esecutivi dei consorzi tra co-
muni compresi nei bacini imbriferi montani,
costituiti ai sensi dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 1953, n. 959, nonche´ dei con-
sorzi di bonifica e di miglioramento fondia-
rio di cui al capo I del titolo V del regio de-
creto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni. La riduzione del numero dei
componenti degli organi di cui al presente
comma deve essere conforme a quanto previ-
sto per le societa` partecipate totalmente an-
che in via indiretta da enti locali, ai sensi
dell’articolo 1, comma 729, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
36. In alternativa a quanto previsto dal
comma 35 ed entro il medesimo termine, le
regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano d’intesa con lo Stato possono
procedere alla soppressione o al riordino
dei consorzi, di cui al medesimo comma
35, facendo comunque salvi le funzioni e i
compiti attualmente svolti dai medesimi con-
sorzi e le relative risorse, ivi inclusa qual-
siasi forma di contribuzione di carattere sta-
tale o regionale. In caso di soppressione le
regioni adottano disposizioni al fine di ga-
rantire che la difesa del suolo sia attuata in
maniera coordinata fra gli enti che hanno
competenza al riguardo, nel rispetto dei prin-
cı`pi dettati dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, e
delle competenze delle province fissate dal-
l’articolo 19 del testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evi-
tando ogni duplicazione di opere e di inter-
venti, disponendo il subentro in tutti i rap-
porti attivi e passivi facenti capo ai consorzi
suddetti. Per l’adempimento dei fini istituzio-
nali dei medesimi consorzi, agli enti suben-
tranti e` attribuita la potesta`, gia` riconosciuta
agli stessi consorzi, di cui all’articolo 59 del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di
imporre contributi alle proprieta` consorziate
nei limiti dei costi sostenuti per le citate at-
tivita`. Nel rispetto di quanto previsto dal
comma 37, il personale che al momento
della soppressione risulti alle dipendenze
dei consorzi di bonifica passa alle dipen-
denze delle regioni, delle province e dei co-
muni, secondo modalita` determinate dalle re-
gioni, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Anche in
caso di riordino i contributi consortili devono