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essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti
per l’attivita` istituzionale.
37. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui al comma 36 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. A
tale fine la soppressione di consorzi per i
quali si evidenzino squilibri di bilancio ed
esposizioni debitorie e` subordinata alla pre-
via definizione di un piano finanziario che
individui le necessarie misure compensative.
38. Per le finalita` di cui al comma 33, le
regioni, nell’esercizio delle rispettive prero-
gative costituzionali in materia di organizza-
zione e gestione del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
fatte salve le competenze del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, in ottemperanza agli obblighi comuni-
tari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti
salvi gli affidamenti e le convenzioni in es-
sere, alla rideterminazione degli ambiti terri-
toriali ottimali per la gestione dei medesimi
servizi secondo i princı`pi dell’efficienza e
della riduzione della spesa nel rispetto dei
seguenti criteri generali, quali indirizzi di
coordinamento della finanza pubblica:
a) in sede di delimitazione degli ambiti
secondo i criteri e i princı`pi di cui agli arti-
coli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, valutazione prioritaria dei terri-
tori provinciali quali ambiti territoriali otti-
mali ai fini dell’attribuzione delle funzioni
in materia di rifiuti alle province e delle fun-
zioni in materia di servizio idrico integrato
di norma alla provincia corrispondente ov-
vero, in caso di bacini di dimensioni piu` am-
pie del territorio provinciale, alle regioni o
alle province interessate, sulla base di appo-
siti accordi; in alternativa, attribuzione delle
medesime funzioni ad una delle forme asso-
ciative tra comuni di cui agli articoli 30 e se-
guenti del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da
sindaci o loro delegati che vi partecipano
senza percepire alcun compenso;
b) destinazione delle economie a carat-
tere
permanente
derivanti
dall’attuazione
del presente comma, come accertate da cia-
scuna regione con provvedimento comuni-
cato al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, al potenziamento degli interventi di
miglioria e manutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle reti e delle infrastrutture di sup-
porto nei rispettivi ambiti territoriali, nonche´
al contenimento delle tariffe per gli utenti
domestici finali.
39. All’articolo 5 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
a) al comma 5, dopo il primo periodo
sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall’en-
trata in vigore del decreto di cui al periodo
successivo, tale remunerazione non si applica
alle somme in eccedenza rispetto al saldo
previsto nell’ambito degli scambi di informa-
zioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la
Banca d’Italia. Ai fini della stabilizzazione
del saldo rispetto alle previsioni, con succes-
sivo decreto del Ministro, sulla base di criteri
di trasparenza, efficienza e competitivita`,
sono stabilite le modalita` di movimentazione
della liquidita` e di selezione delle contro-
parti»;
b) al comma 6, il primo periodo e` sosti-
tuito dal seguente: «Sul predetto conto, non-
che´ sul conto di tesoreria denominato: "Di-
partimento del Tesoro-Operazioni sui mercati
finanziari", non sono ammessi sequestri, pi-
gnoramenti, opposizioni o altre misure caute-
lari»;
c) dopo il comma 6 e` inserito il se-
guente:
«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Mi-
nistero presso il sistema bancario e utilizzati
per la gestione della liquidita` si applicano le
disposizioni del comma 6. (L)»;
d) i commi 7 e 9 sono abrogati.