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40. Per il finanziamento del Fondo nazio-
nale per la montagna, di cui all’articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e succes-
sive modificazioni, e` autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l’anno 2008 e di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010.
41. E
` istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle
isole minori, con una dotazione finanziaria
pari a 20 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2008. Il Fondo finanzia interventi spe-
cifici nei settori dell’energia, dei trasporti e
della concorrenza, diretti a migliorare le con-
dizioni e la qualita` della vita nelle suddette
zone, assegnando priorita` ai progetti realiz-
zati nelle aree protette e nella rete «Natura
2000», prevista dall’articolo 3 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero
improntati alla sostenibilita` ambientale, con
particolare riferimento all’utilizzo delle ener-
gie rinnovabili, al risparmio e all’efficienza
energetica, alla gestione dei rifiuti, alla ge-
stione delle acque, alla mobilita` e alla nau-
tica da diporto ecosostenibili, al recupero e
al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli
habitat prioritari e delle specie protette, alla
valorizzazione dei prodotti tipici, alla certifi-
cazione ambientale dei servizi, oltre a misure
dirette a favorire le imprese insulari in modo
che le stesse possano essere ugualmente
competitive. All’erogazione del Fondo si
provvede sulla base del Documento triennale
unico di programmazione isole minori (DU-
PIM), elaborato dall’Associazione nazionale
comuni isole minori (ANCIM), nel quale
sono indicati i singoli interventi e le relative
quantificazioni, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali e del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni.
42. Al fine di assicurare il necessario coor-
dinamento e la migliore finalizzazione di
tutti gli interventi a favore delle isole minori
e ferme restando le contribuzioni per i pro-
getti gia` approvati con i decreti del Ministro
dell’interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre
2005, pubblicati rispettivamente nel supple-
mento
ordinario
alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le ri-
sorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo svi-
luppo economico-sociale delle isole minori
di cui all’articolo 25, comma 7, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di pre-
visione del Ministero dell’interno, sono tra-
sferite al Fondo di cui al comma 41, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Di-
partimento per gli affari regionali.
43. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e` autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Al fine di sostenere progetti di svi-
luppo economico e di integrazione delle
aree montane negli assi di comunicazione in-
terregionali, il Fondo per le aree svantaggiate
confinanti con le regioni a statuto speciale di
cui al comma 7 dell’articolo 6 del decreto-
legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n. 127, e successive modificazioni, e` inte-
grato di 10 milioni di euro per l’anno 2008
e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e
2010.
45. La disposizione di cui all’articolo 1,
comma 1282, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, si interpreta nel senso che le ri-
sorse da trasferire all’Ente italiano montagna
(EIM) sono tutte quelle complessivamente
gia` attribuite all’Istituto nazionale della mon-
tagna (IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali ri-
sorse sono rese immediatamente disponibili
per effetto dell’esclusione disposta dal primo
periodo del comma 507 dell’articolo 1 della
citata legge n. 296 del 2006.