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46. In attuazione degli accordi sottoscritti
tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania,
Molise e Sicilia ai sensi dell’articolo 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, con i quali le regioni interessate si
obbligano al risanamento strutturale dei rela-
tivi servizi sanitari regionali, anche attra-
verso la ristrutturazione dei debiti contratti,
lo Stato e` autorizzato ad anticipare alle pre-
dette regioni, nei limiti di un ammontare
complessivamente non superiore a 9.100 mi-
lioni di euro, la liquidita` necessaria per l’e-
stinzione dei debiti contratti sui mercati fi-
nanziari e dei debiti commerciali cumulati
fino al 31 dicembre 2005, determinata in
base ai procedimenti indicati nei singoli
piani e comunque al netto delle somme gia`
erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.
47. Le regioni interessate, in funzione
delle risorse trasferite dallo Stato di cui al
comma 46, sono tenute a restituire, in un pe-
riodo non superiore a trenta anni, le risorse
ricevute. Gli importi cosı` determinati sono
acquisiti in appositi capitoli del bilancio
dello Stato.
48. All’erogazione delle somme di cui ai
commi 46 e 47, da accreditare su appositi
conti correnti intestati alle regioni interes-
sate, lo Stato procede, anche in tranche suc-
cessive, a seguito del riaccertamento defini-
tivo e completo del debito da parte delle re-
gioni interessate, con il supporto dell’advisor
contabile, come previsto nei singoli piani di
rientro, e della sottoscrizione di appositi con-
tratti, che individuano le condizioni per la re-
stituzione, da stipulare fra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e ciascuna regione.
All’atto dell’erogazione le regioni interessate
provvedono all’immediata estinzione dei de-
biti pregressi per l’importo corrispondente e
trasmettono tempestivamente la relativa do-
cumentazione ai Ministeri dell’economia e
delle finanze e della salute.
49. In presenza della sottoscrizione del-
l’accordo con lo Stato per il rientro dai defi-
cit sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
alle regioni interessate che non hanno rispet-
tato il patto di stabilita` interno in uno degli
anni precedenti il 2007 spetta l’accesso al fi-
nanziamento integrativo del Servizio sanita-
rio nazionale a carico dello Stato previsto
per l’anno di riferimento dalla legislazione
vigente, nei termini stabiliti dal relativo
piano.
50. All’articolo 1, comma 796, lettera b),
quarto periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «, fatte salve le aliquote ri-
dotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un’attivita` imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque econo-
mica, ovvero una libera arte o professione,
che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui al-
l’articolo 4 della legge 23 febbraio 1999,
n. 44».
51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si
applicano nel limite massimo di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2008. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite le regioni interessate, sono
adottate le disposizioni attuative del comma
50 e del presente comma.
52. La ripartizione delle risorse rivenienti
dalle riduzioni annuali di cui all’articolo 1,
comma 320, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, puo` essere effettuata anche sulla
base di intese tra lo Stato e le regioni, con-
cluse in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.
53. La disposizione di cui al comma 52 si
applica anche in relazione alle ripartizioni di
risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e
sono fatti salvi gli atti gia` compiuti in con-
formita` ad essa presso la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bol-
zano.
54. Restano validi gli atti e i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla