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base del decreto-legge 29 novembre 2007,
n. 223.
55. In coerenza con il processo di revi-
sione organizzativa di cui all’articolo 1,
comma 404, lettera g), della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Mini-
stro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, sentite le organiz-
zazioni sindacali, da emanare entro il mese
di giugno 2008, sono individuate tutte le ti-
pologie professionali connesse con lo svolgi-
mento dell’azione degli uffici all’estero, con
l’obiettivo di razionalizzare la spesa desti-
nata alle relative funzioni e di ridurre quella
relativa all’utilizzazione degli esperti di cui
all’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
56. Il contingente di cui all’articolo 152
del decreto del Presidente della Repubblica
n. 18 del 1967, e successive modificazioni,
viene conseguentemente, ove ne ricorrano i
presupposti nell’esercizio 2008, adeguato
con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
57. Quota parte delle risorse derivanti
dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, pre-
via verifica ed accertamento, e` destinata ad
alimentare, nel limite di 5 milioni di euro
per l’anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009, il fondo
di cui all’articolo 3, comma 39, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che per l’anno
2008 e` integrato di 45 milioni di euro, e a
decorrere dall’anno 2009 e` integrato di 42,5
milioni di euro.
58. Nel medesimo fondo confluiscono, al-
tresı`, le entrate accertate ai sensi dell’articolo
1, comma 568, della citata legge n. 296 del
2006, nel maggior limite di 40 milioni di
euro, nonche´ quota parte delle dotazioni
delle unita` previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri,
da porre a disposizione degli uffici all’estero.
59. A tal fine il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministro degli
affari esteri, e` autorizzato ad effettuare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
60. Con riferimento alle politiche di soste-
gno agli italiani nel mondo e di informa-
zione, promozione culturale, scientifica e
dell’immagine del Paese all’estero, di cui ai
programmi n. 4.8 e n. 4.9, e` autorizzata per
l’anno 2008 la spesa ulteriore di:
a) 12,5 milioni di euro, per le spese re-
lative alla tutela e all’assistenza dei conna-
zionali;
b) 5,5 milioni di euro, per il finanzia-
mento delle iniziative scolastiche, di assi-
stenza scolastica e di formazione e perfezio-
namento professionali, di cui alla legge 3
marzo 1971, n. 153.
61. Per la razionalizzazione di iniziative
nel settore della divulgazione della cultura
italiana all’estero, da realizzare anche in con-
nessione con eventi internazionali gia` pro-
grammati, e` autorizzata per l’allestimento di
una mostra itinerante la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010.
62. Per il funzionamento dell’unita` di crisi
del Ministero degli affari esteri in relazione
allo svolgimento di interventi a tutela dei cit-
tadini italiani in situazioni di rischio e di
emergenza all’estero, svolti anche in coordi-
namento con le unita` di crisi dei Paesi del-
l’Unione europea, e` autorizzata, a decorrere
dall’anno 2008, la spesa di 400.000 euro.
63. Al fine di assicurare l’adempimento
degli impegni internazionali derivanti dalla
partecipazione ai fori internazionali in parti-
colare dall’esercizio della presidenza italiana
del «G8», il Ministero degli affari esteri e`
autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e
2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 3 milioni di euro
a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di
cui all’articolo 1, comma 527, della legge