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del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali e del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, e` isti-
tuito presso il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare il Nucleo
operativo del Corpo forestale dello Stato di
tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzio-
nalmente dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e concorre
nell’attivita` di prevenzione e repressione
dei reati ambientali e in materia di maltratta-
mento degli animali nelle aree naturali pro-
tette nazionali e internazionali. Nello svolgi-
mento di tali compiti, il Nucleo puo` effet-
tuare accessi e ispezioni amministrative av-
valendosi dei poteri previsti dalle norme vi-
genti per l’esercizio delle attivita` istituzionali
del Corpo. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-
stro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali e del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare, e` determinato il
relativo contingente di personale. Restano, in
ogni caso, ferme le competenze previste per
il Comando dei carabinieri per la tutela del-
l’ambiente.
76. All’istituzione del Nucleo di cui al
comma 75 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente. Dalle disposizioni di cui al
medesimo
comma
non
devono
derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
77. Gli arruolamenti autorizzati per l’anno
2007 dall’articolo 1, comma 574, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono essere ef-
fettuati anche nel 2008.
78. Al fine di pervenire al riconoscimento
della causa di servizio e di adeguati inden-
nizzi al personale italiano impiegato nelle
missioni militari all’estero, nei poligoni di
tiro e nei siti in cui vengono stoccati muni-
zionamenti, nonche´ al personale civile ita-
liano nei teatri di conflitto e nelle zone adia-
centi le basi militari sul territorio nazionale,
che abbiano contratto infermita` o patologie
tumorali connesse all’esposizione e all’uti-
lizzo di proiettili all’uranio impoverito e
alla dispersione nell’ambiente di nanoparti-
celle di minerali pesanti prodotte dalle esplo-
sioni di materiale bellico, ovvero al coniuge,
al convivente, ai figli superstiti nonche´ ai
fratelli conviventi e a carico qualora siano
gli unici superstiti in caso di decesso a se-
guito di tali patologie, e` autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2008-2010.
79. Con regolamento da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro della difesa e con
il Ministro della salute, sono disciplinati i
termini e le modalita` per la corresponsione
ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il li-
mite massimo di spesa ivi stabilito delle mi-
sure di sostegno e tutela previste dalle leggi
13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 ago-
sto 2004, n. 206.
80. La dotazione del Fondo istituito all’ar-
ticolo 1, comma 898, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, e` determinata in 10 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-
2010.
81. L’autorizzazione di spesa di cui al de-
creto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, e` ri-
dotta dell’importo di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
82. Il Ministero della giustizia provvede
entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realiz-
zazione di un sistema unico nazionale, arti-
colato su base distrettuale di corte d’appello,
delle intercettazioni telefoniche, ambientali e
altre forme di comunicazione informatica o
telematica disposte o autorizzate dall’autorita`
giudiziaria, anche attraverso la razionalizza-
zione delle attivita` attualmente svolte dagli
uffici dell’amministrazione della giustizia.
Contestualmente si procede all’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 96 del co-
dice delle comunicazioni elettroniche, di cui