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al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
e successive modificazioni.
83. Il Ministero della giustizia, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, procede al monitoraggio dei costi
complessivi delle attivita` di intercettazione
disposte dall’autorita` giudiziaria.
84. Al fine di garantire la continuita` dei
servizi di assistenza e di vigilanza nei con-
fronti dei minorenni collocati, a seguito di
provvedimento dell’autorita` giudiziaria, nelle
comunita` dell’amministrazione della giustizia
minorile, previste dall’articolo 10 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al perso-
nale appartenente ai profili di operatore e
di assistente di vigilanza e` corrisposta, in
presenza di articolazioni di orario, l’inden-
nita` di turnazione prevista dal contratto col-
lettivo nazionale del comparto Ministeri,
con modalita` e criteri che sono stabiliti in
sede di contrattazione integrativa.
85. Per le finalita` di cui al comma 84 e`
autorizzato in favore del Ministero della giu-
stizia uno specifico stanziamento di euro
307.000 per l’anno 2008.
86. Al finanziamento dell’Organismo ita-
liano di contabilita` (OIC), fondazione di di-
ritto privato avente piena autonomia statuta-
ria, concorrono le imprese attraverso contri-
buti derivanti dall’applicazione di una mag-
giorazione dei diritti di segreteria dovuti
alle camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura con il deposito dei bilanci
presso il registro delle imprese ai sensi del-
l’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
87. Il Collegio dei fondatori dell’OIC sta-
bilisce annualmente il fabbisogno di finan-
ziamento dell’OIC nonche´ le quote del finan-
ziamento di cui al comma 86 da destinare al-
l’International Accounting Standards Board
(IASB) e all’European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
88. Il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, provvede con decreto, ai sensi
dell’articolo 18, comma 2, della legge 29 di-
cembre 1993, n. 580, a definire la misura
della maggiorazione di cui al comma 86
sulla base delle indicazioni di fabbisogno tra-
smesse dall’OIC. Con lo stesso decreto sono
individuate le modalita` di corresponsione
delle relative somme all’OIC tramite il si-
stema camerale.
89. Al testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilita`, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
a) all’articolo 37 (L), i commi 1 e 2
sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’indennita` di espropriazione di un’a-
rea edificabile e` determinata nella misura
pari al valore venale del bene. Quando l’e-
spropriazione e` finalizzata ad attuare inter-
venti di riforma economico-sociale, l’inden-
nita` e` ridotta del venticinque per cento. (L)
2. Nei casi in cui e` stato concluso l’ac-
cordo di cessione, o quando esso non e` stato
concluso per fatto non imputabile all’espro-
priato ovvero perche´ a questi e` stata offerta
un’indennita` provvisoria che, attualizzata, ri-
sulta inferiore agli otto decimi di quella de-
terminata in via definitiva, l’indennita` e` au-
mentata del dieci per cento. (L)»;
b) all’articolo 45 (L), comma 2, lettera
a), le parole: «senza la riduzione del qua-
ranta per cento» sono sostituite dalle se-
guenti: «con l’aumento del dieci per cento
di cui al comma 2 dell’articolo 37»;
c) all’articolo 20 (L), comma 14, il se-
condo periodo e` sostituito dal seguente:
«L’autorita` espropriante dispone il deposito,
entro trenta giorni, presso la Cassa depositi
e prestiti Spa, della somma senza le maggio-
razioni di cui all’articolo 45»;
d) all’articolo 22 (L), comma 3, le pa-
role: «, senza applicare la riduzione del qua-
ranta per cento di cui all’articolo 37, comma
1» sono soppresse;